IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112; Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal l° gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione; Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta Societa' alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi; Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto 1'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005; Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno 2009; Vista la legge 16 dicembre 1993, n. 520, che ha recato la soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria; Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale ha disposto che i Consorzi di terza categoria si intendono soppressi alla data del 31 dicembre 1993; Visti gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico di terza categoria del Basso Toce Gravellona; Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato Consorzio idraulico di terza categoria sono rappresentate da un credito in contestazione, vantato nei confronti dell'ANAS per il contributo annuo sulla superstrada Gravellona Toce- Iselle, imposto con deliberazione n. 25 del 31 ottobre 1989 della Commissione Amministrativa del Consorzio idraulico; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del Consorzio idraulico di terza categoria del Basso Toce Gravellona, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito, di € 13.000,00, determinato in via cautelativa, dal Consorzio idraulico di terza categoria del basso Toce Gravellona in liquidazione all'INAM in liquidazione - gestione separata Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF). Decreta: Il credito di € 13.000,00 di cui alle premesse, ai sensi e con le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e' trasferito dal Consorzio idraulico di terza categoria Basso Toce Gravellona all'INAM in liquidazione - gestione separata Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2009 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio |