IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e visti, in particolare: l'art. 9, il quale dispone che il vincolo preordinato all'esproprio ha un termine di durata di cinque anni, fermo restando che tale vincolo puo' essere motivatamente reiterato; l'art. 10, che, per l'ipotesi che l'opera pubblica o di pubblica utilita' non sia prevista dal piano urbanistico generale, stabilisce che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposta mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico; l'art. 39, il quale dispone che nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio e' dovuta al proprietario una indennita' commisurata all'entita' del danno effettivamente prodotto e che, qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli atti che determinano la reiterazione del vincolo, l'autorita' che l'ha disposta e' tenuta a liquidare l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento, ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e visti, in particolare: l'art. 163, che attribuisce la funzione di supporto per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; l'art. 165, comma 7, il quale dispone, con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, che, per effetto dell'approvazione del progetto preliminare, gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, anche in mancanza di espressa menzione del vincolo stesso nella delibera di approvazione; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Visto l'art. 12, comma 8-quinquiesdecies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, che ha disposto la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e che ha altresi' sancito che gli effetti della revoca di dette concessioni si estendono a tutti i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i General Contractor in data 15 ottobre 1991, ivi compreso quello stipulato con il General Contractor Cepav Due, affidatario della progettazione e della realizzazione della tratta Milano-Verona; Visto l'art. 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha abrogato la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A., e che ha sancito altresi' che le convenzioni stipulate con i General Contractor «continuano senza soluzione di continuita' con RFI S.p.A.»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare l'art. 18, concernente il «Fondo infrastrutture», e l'art. 21, che ha stanziato contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)»; Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 132/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea AV/AC Milano-Verona»; Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 150/2005), con la quale questo Comitato, ha approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del dossier di valutazione della «linea AV/AC Milano-Verona-Padova-Venezia», limitatamente alla tratta Milano-Verona (nodo di Verona incluso); Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato nel novero di dette opere la «linea AV/AC Milano-Verona»; Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.164/2007), con la quale questo Comitato - sulla base della situazione venutasi a creare per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 12 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, che ha disposto tra l'altro, la revoca delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. per le tratte AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova - ha espresso una valutazione positiva sulle nuove modalita' progettuali e realizzative della 1ª fase funzionale della «linea AV/AC Milano-Verona: sub tratta Treviglio-Brescia», e ha invitato il Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo, relativamente solo alla detta sub tratta; Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo al triennio 2009-2011 - Allegato Infrastrutture, sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, e nel quale la realizzazione di alcuni assi ferroviari, tra cui «Milano-Verona», e' stata inserita tra le opere prioritarie da avviare nel periodo indicato; Vista la nota 5 maggio 2009, n. 0018801, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente la proposta di reiterazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona»; Vista la nota 8 maggio 2009, n. A1.2009.0069304, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha confermato di concordare con la proposta di cui sopra, evidenziando la necessita' di una celere approvazione del progetto definitivo dello stralcio Treviglio-Brescia in relazione alla strategicita' della tratta ed alla connessione con l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.Mi.); Considerato che alla suddetta sub tratta Treviglio Brescia e' stato assegnato il codice CUP J41C07000000001; Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; Prende atto delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: a) che stante l'imminente scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio derivante dall'approvazione della delibera n. 120/2003, e l'impossibilita' di approvare entro tale termine il progetto definitivo, RFI ha chiesto di proporre a questo Comitato la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione dell'intervento: che l'impossibilita' di approvare il progetto definitivo della linea AV/AC Milano-Verona entro il termine quinquennale deriva dalle vicende connesse all'entrata in vigore del citato art. 12, comma 8-quinquiesdecies, della legge n. 40/2007 di conversione del decreto-legge n. 7/2007 e piu' specificamente dal fatto che solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 il General Contractor Cepav Due, il cui rapporto convenzionale con TAV S.p.A. era stato nel frattempo caducato, e' divenuto nuovamente il titolare della progettazione e della realizzazione dell'intera tratta Milano-Verona; che gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, per un importo stimato pari a 8.896.242,30 euro, dovranno essere reperiti tra le risorse stanziate per la realizzazione del Programma delle opere strategiche; b) che sussistono i presupposti richiesti degli articoli 9, 10 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto: la reiterazione del vincolo derivante - ai sensi dell'art. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 - dall'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera n. 120/2003 e' indispensabile per assicurare la piena attuazione delle previsioni del DPEF 2009-2011; il progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003 mantiene inalterata la sua validita'; la reiterazione del vincolo appare, altresi', giustificata dal fatto che trattasi della prima reiterazione, determinata dalle circostanze sopra indicate, e dal fatto che, riguardando tutti gli immobili gia' gravati dal vincolo derivante dall'adozione della delibera n. 120/2003, non si determinano disparita' di trattamento tra i proprietari interessati; la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiche', qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto piu' oneroso realizzare l'opera; Delibera: 1. E' confermata la deliberazione 5 dicembre 2003, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132/2004, di approvazione del progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona», con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegate alla citata delibera, con conseguente reiterazione a decorrere dal 9 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della «linea AV/AC Milano-Verona». 2. Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno computati a carico delle risorse stanziate per la realizzazione del Programma delle opere strategiche. Detti oneri dovranno essere quindi puntualmente determinati ed essere esposti, pro quota, nei quadri economici dei progetti definitivi delle varie tratte della linea in questione, che verranno sottoposti a questo Comitato per la prescritta approvazione: nell'occasione il Comitato stesso provvedera' ad assegnare un finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma al fine di assicurare la copertura dell'onere pro quota in discorso, qualora non risulti nel frattempo imputato ad altra fonte di spesa. 3. Il soggetto aggiudicatore provvedera' a richiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il CUP per le altre tratte della linea AV/AC Milano-Verona.
Roma 8 maggio 2009 Il vice presidente: Tremonti Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 186 |