Gazzetta n. 130 del 8 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERAZIONE 27 maggio 2009
Ripristino dell'operativita' della Sezione regionale dell'Abruzzo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

IL COMITATO NAZIONALE
dell'Albo nazionale gestori ambientali
Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 6, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il quale ha disposto che fino al ripristino dell'operativita' della Sezione regionale dell'Abruzzo i termini di validita' delle iscrizioni sono sospesi e che nel periodo transitorio le variazioni delle iscrizioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo;
Vista la nota prot. n. 1931 del 26 maggio 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale dell'Abruzzo ha comunicato che l'operativita' della Sezione medesima e' ripristinata a far data dal 4 giugno 2009;
Ritenuto di dare atto di quanto comunicato dal Presidente della Sezione regionale dell'Abruzzo;
Ritenuto, altresi', di provvedere a trasmettere alla Sezione regionale dell'Abruzzo la documentazione relativa alle attivita' svolte dal Comitato nazionale ai sensi dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
Delibera
1. di dare atto che l'operativita' della Sezione regionale dell'Abruzzo, con sede presso la Camera di commercio dell'Aquila, via degli Opifici, 1 - Zona Industriale di Bazzano, 67010 L'Aquila, e' ripristinata a far data dal 4 giugno 2009;
2. di trasmettere alla Sezione regionale dell'Abruzzo:
a) le iscrizioni e le variazioni delle iscrizioni deliberate ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
b) le domande e le comunicazioni d'iscrizione, nonche' le comunicazioni di variazione dell'iscrizione non ancora oggetto di delibera alla data del 4 giugno 2009;
c) le domande e le comunicazioni d'iscrizione, le comunicazioni di variazione dell'iscrizione, nonche' la documentazione richiesta dal Comitato nazionale ad integrazione delle domande e delle comunicazioni di cui alla lettera b), che pervengono al Comitato nazionale medesimo dalla data del 4 giugno 2009.
Roma, 27 maggio 2009
Il presidente: Onori Il segretario: Silvestri
 
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