Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3779).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalita', per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati;
Considerato che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate, e' necessario disciplinare le modalita' di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.
2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonche' di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unita' immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unita' immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.
5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'Amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute.
6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
 
Art. 2.
1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo dove e' situata l'unita' immobiliare da riparare, una domanda redatta in conformita' al modello allegato alla presente ordinanza. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo e' presentata dall'Amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unita' immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprieta' di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la meta' delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1, e' diminuito della quota, determinata in base al valore della proprieta' individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.
2. La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unita' immobiliare e i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalita' di erogazione del contributo scelta.
3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entita' del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, il nesso di causalita' diretto tra il danno e l'evento sismico, nonche' la natura, la quantificazione e l'idoneita' degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilita' e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'art. 1, comma 1, nonche' la congruita' del preventivo di spesa.
4. Nel caso in cui i lavori sono state gia' effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.
5. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1.
6. Il Sindaco del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.
7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia.
8. Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne da' comunicazione al comune ed al Genio civile della provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nel quale e' attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonche' l'avvenuto ripristino dell'agibilita' sismica. Alla dichiarazione sono, altresi', allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andra' depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.
10. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di piu' unita' immobiliari, la dichiarazione asseverata di cui al comma 7 attesta anche l'agibilita' sismica dell'edificio e l'entita' dell'incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unita' immobiliare.
11. Nel caso in cui il ripristino della agibilita' sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unita' immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumita', l'Amministratore del condominio o il comproprietario invita i condomini a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, l'Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno immediata comunicazione al sindaco del comune, che puo' agire in sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese sostenute.
 
Art. 3.
1. Il contributo e' concesso a fondo perduto anche con le modalita' del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalita' l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'art. 1, comma 3 e' utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta e' utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non puo' eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di riparazione e comunque il limite di 80.000 euro.
6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 opera in relazione ai finanziamenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) .
7. Il finanziamento e' assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.
8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di finanziamento al sindaco del comune competente ed all'Agenzia delle entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta e' commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e puo' essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante e la durata del finanziamento all'Agenzia delle entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale e' stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il sindaco del comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo e' effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalita' previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.
 
Art. 5.
1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
 
Art. 6.
1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle eventuali garanzie personali, nonche' gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.
 
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 26 <----
 
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