IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 recante provvedimenti urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; D'Intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unita' immobiliari, gia' adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entita', fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui puo' essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unita' immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori. 3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non puo' essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 4. Per l'accesso al contributo e' presentata apposita comunicazione di inizio attivita' al Sindaco del comune di ubicazione dell'unita' immobiliare da riparare, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita'», e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione e' allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresi' indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto. Nei casi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009 alla comunicazione e' allegata una perizia giurata che attesta il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009. 5. Nel caso in cui i lavori sono stati gia' effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla comunicazione devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori. 6. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa. 7. Il comune e' tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo. 8. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario delegato, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario delegato puo' anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 10. 9. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 10. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui alla presente ordinanza si fa fronte nel limite di 100 milioni di euro con le prime disponibilita' assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonche' con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni. Le predette risorse sono assegnate al Commissario delegato che provvede a ripartirle tra i comuni interessati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi |