Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 maggio 2009 |
Conferimento al Consorzio vino Chianti dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco dell'Empolese», «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pietraviva», «Pomino», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Valdichiana». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 09 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Carmignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco dell'Empolese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Viste le note prot. n. AOO-GRT201316/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT221566/G50.90.70 del 12 agosto 2008, prot. n. AOO-GRT201302/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201293/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201281/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT284622/G50.90.7 del 29 ottobre 2008, prot. n. AOO-GRT120185/G50.90.7 del 6 maggio 2009 della regione Toscana Giunta Regionale - Direzione generale dello sviluppo economico - settore produzioni agricole vegetali con le quali veniva individuato il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Toscana; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vino Chianti, e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso delle citate riunioni del 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino Chianti istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Decreta: Art. 1.
1. Il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco dell'Empolese», «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pietraviva», «Pomino», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Valdichiana», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine. |
| Art. 2.
1. Il Consorzio vino Chianti autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3.
1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. 3. L'Organismo di controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 5.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2009
Il direttore generale: La Torre |
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