Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 maggio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Ombashi Besa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Ombashi Besa, nata a Korce (Albania) il 17 febbraio 1981, cittadina albanese , diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Considerato che la richiedente e' in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'«Universita' di Bologna» in data 28 marzo 2006;
Considerato che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve te Shqiperise Keshilli Drejtues» dal 2007;
Preso atto che la sig.ra Ombashi in data 13 gennaio 2009 ha inoltrato domanda di riesame, dimostrando il possesso del certificato di compiuta pratica, conseguita presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna come attestato in data 24 novembre 2008;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 6 marzo 2009 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Ombashi Besa, nata a Korce (Albania) il 17 febbraio 1981, cittadina albanese e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati » e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti : diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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