Gazzetta n. 136 del 15 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 maggio 2009
Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della societa' Aeroporto S. Anna S.p.a. (Decreto n. 46127).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 18 marzo 2009 intervenuta presso la regione Calabria, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Aeroporto S. Anna S.p.a., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 marzo 2009;
Vista l'istanza presentata in data 16 aprile 2009, con la quale la societa' Aeroporto S. Anna S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 31 unita' lavorative, per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative, della societa' Aeroporto S. Anna S.p.a., per il periodo dal 20 marzo 2009 al 19 settembre 2009.
Unita': Isola Capo Rizzuto (Crotone);
Matricola I.N.P.S.: 2203586033/001;
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2.

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 4.

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
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