Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 marzo 2009, n. 63
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validita' 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed, in particolare, gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988; 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994; 29 maggio 1998, n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998; 23 luglio 2002, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, con i quali e' stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991, 1995-1997 e 1998-2000, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi), stipulato in data 23 marzo 2005 ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Considerato che in data 11 dicembre 2006 e' stata raggiunta l'intesa con il Sindacato nazionale medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN), con il Sindacato unico medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con lo SNUBCI Federbiologi, sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il quinquennio 2001-2005 in conformita' alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 2006-2007-2008-2009 comporta un presumibile maggior onere, a regime, di € 5.685.813,32;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 ottobre 2007, prot. n. 127796;
Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneita' psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 3 dicembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DAGL/18.3.4/2008/18 in data 29 ottobre 2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il quinquennio 2001-2005, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si fara' fronte con gli stanziamenti del cap. 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2009

Il Ministro : Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 398



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»:
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con
il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita'
puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto
convenzionale:
«Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le
unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni
sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi
di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui
territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole
della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
di medicina legale dell'aeronautica militare per gli
accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite
periodiche di idoneita' del personale previste dalla
vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea,
nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in
base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene
e profilassi di propria competenza e collaborano con gli
organi competenti in materia di prevenzione delle malattie
e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a
bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle
prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei
servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il
comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal
successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
al personale navigante, al fine di formulare, in sede di
piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine
agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed
alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per
territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una
assistenza efficace e tempestiva.».
«Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I
beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al
patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli
uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature
sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del
comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione
alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari
liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario
delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed
aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al
Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici
ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al
Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali
competenti per territorio in relazione alle rispettive
esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«7. Restano salve le norme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle
disposizioni del presente decreto da effettuarsi con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al
personale navigante sono disciplinati con regolamento
ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita'
sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione
del Fondo sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,
concernente «Approvazione del regolamento in materia di
licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi
dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato
dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:
«Art. 27 (Visite mediche). - 1. Gli aspiranti al
conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati
aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad
accertare la loro idoneita' psicofisica, o la persistenza
di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli
Uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della
sanita' - Servizio assistenza sanitaria al personale
navigante, o presso uno degli Istituti medico legali
dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi
sanitari, autorizzati dal Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
della difesa.
2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di
licenze od attestati devono fornire ogni informazione
sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di
idoneita' psicofisica.
3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra
informazione sanitaria ritenuta utile ai fini
dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai
dati forniti dall'interessato, purche' questi vi
acconsenta.
4. Gli esami medici devono essere condotti in
conformita' ai requisiti psicofisici fissati
dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
(OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti
di concerto con quello della sanita', sentito il Ministro
della difesa.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio
2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
dicembre 2007, n. 244»:
«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
''1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita'
culturali.''.».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833:
«Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale).
- L'uniformita' del trattamento economico e normativo del
personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita
sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi
durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai
Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati
dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti
atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai
medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attivita' mediche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed
il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
o delle ore; il divieto di esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in
relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita'
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico
tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di
educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita'
sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita'
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
professionali, nel corso delle trattative per la stipula
degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente, la regione interessata provvede a
farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore
dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28
ottobre 1976, n. 289.».
- Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20:
«1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.».



 
ALLEGATO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
Art. 1
Campo di applicazione. 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art.18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie (di seguito denominati Uffici SASN). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile territorialmente competente. 4. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II del presente accordo. 5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti sino al 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.
Capo I
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
Art. 2
Conferimento dell'incarico 1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato A al citato decreto. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione stessa. 3. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 4. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'Albo professionale; b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialita' medica interessata, previste nell'allegato A dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita'. Per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. 5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Il Comitato zonale, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 7. Il direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali dei medici e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione. 8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 9. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN. 12. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente ufficio SASN di Napoli o di Genova. 13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 3
Assegnazione degli incarichi 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza e' ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, vengono comunicati al Comitato Zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo articolo 4 e ne da' comunicazione all'ufficio SASN competente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da due specialisti designati dal Comitato zonale.
Art. 4
Modalita' per l'attribuzione degli incarichi 1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica, e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali. b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca corrispondente al titolo di specializzazione posseduto, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 12; d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 6; g) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM; i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuita' assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla i), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea. 3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio Sasn competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie- entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato Zonale. Durante il periodo di prova di tre mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentiti i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca, semprecche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 16. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.
Art. 5
Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporto di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Art. 6
Massimale Orario 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.
Art. 7
Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 11 del presente accordo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, emette provvedimento defmitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
Art. 8
Cessazione e sospensione dell'incarico 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 20 del succitato accordo , la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32 del presente accordo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Art. 9
Doveri e compiti dello specialista 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialita' farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia; d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione, sul modello predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza; f) effettuare le visite specialistiche previste per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilasciare i relativi referti; g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); i) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN.
Art. 10
Provvedimenti disciplinari 1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 nonche' all'Ordine dei medici territorialmente competente per i relativi provvedimenti.
Art. 11
Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento defmitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
Art. 12
Indennita' di accesso 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, qualora il medico svolga per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Allo specialista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
Art. 13
Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. 6. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, l'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione a un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.
Art. 14
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 25 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 15
Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Art. 16
Sostituzioni 1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue e con esclusione del quinto comma. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, 1' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.
Art. 17
Contributo ENPAM 1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
Art. 18
Riscossione delle quote sindacali 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. In particolare il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.
Art. 19
Compensi 1. Il compenso dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dagli articoli 8, 9 e 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, si articola in: a) quota oraria; b) quota variabile; c) aumento per rinnovo contrattuale. A - QUOTA ORARIA A.1 Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 01.01.2004, comprensivo dell'aumento di euro 0,905 di cui alla tabella C.1, punto 1) del presente articolo. Tale compenso viene incrementato di euro 0,245 per ora di incarico dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, come da tabella C.1, punti 2) e 3). A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari a: euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita') euro 0.017 per mese dal 193esimo. A.3 Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario e' maggiorato nella misura del 30 %. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione e' del 50 %. B - QUOTA VARIABILE B.1 A decorrere dal 01.01.2004, le quote gia' destinate agli specialisti ambulatoriali per attivita' connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini del perseguimento di una migliore efficacia e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 1, punto B dell'articolo 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 2,485 per ora d'incarico, comprensive dell'aumento di euro 0,905 di cui alla successiva tabella C.1, punto 1). Tali quote sono aumentate di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005 come da tabella C.1, punti 2) e 3). C - AUMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE C.1 Gli aumenti per rinnovo contrattuale, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione, sono i seguenti:

Decorrenza quota oraria quota variabile

1) Dal 01.01.2004 euro 0,905 euro 0,905 2) Dal 31.12.2004 euro 0,245 euro 0,245 3) Dal 31.12.2005 euro 0,22 euro 0,22

C.2 Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella seguente misura:

Anno Euro/ora

Arretrati 2001 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2001 Arretrati 2002 0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2002 Arretrati 2003 1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali
dell'anno 2003

Art. 20
Premio di operosita' e di collaborazione 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo, con esclusione dei comma 1 e 2. 4. Il premio di collaborazione e' pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti Al e A2 e lettera B, punto B1.
Art. 21
Trattamento economico per varie prestazioni 1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 25 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 31.12.2005: a) visita a bordo di nave in porto: euro 17,50; b) visita a bordo di nave in rada: euro 44,94; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 96,30.
Capo II
MEDICI GENERICI AMBULATORIALI
Art. 22
Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato Zonale competente per territorio e ai sindacati firmatari del presente accordo. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale. Devono, inoltre, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999, con esclusione dei medici gia' titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 24. 5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto Ministeriale 8 luglio 2004. (Appendice allegato B) 6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al competente ufficio della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico. 7. Il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto in graduatoria. 8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 9. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare alla direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando analiticamente la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione delle nonne che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 24 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 16. La suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito. 18. In attesa che si defmisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Art. 23
Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e puo' essere espletato presso piu' ambulatori SASN. 2. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.
Art. 24
Incompatibilita' 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti; e) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; f) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o delle aziende U.S.L.; g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le aziende U.S.L.; h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Art. 25
Compiti del medico generico 1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1; n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; p) puo' svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e rilascia la relativa certificazione medico legale; t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario; v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza.
Art. 26
Medico responsabile di poliambulatorio.
Nomina - compiti - compenso. 1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente medico, il direttore del SASN competente puo' nominare un medico ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario dell'ambulatorio. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della scadenza. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti: a) Vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) Formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate; e) Trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) Proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) Segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) Disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia; i) Verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; 1) Disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di attivita'; m) Cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' di personale sanitario del poliambulatorio, secondo la seguente tabella: FINO A 10 UNITA' €. 100,00 DA 11 A 20 UNITA' €. 200,00 OLTRE 20 UNITA' €. 300,00 5. I medici responsabili, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, vengono confermati nella loro funzione, e l'indennita' di cui sopra spetta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo.
Art. 27
Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti -
Istituzione di nuovi turni 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 22. 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Art. 28
Riduzione o soppressione dell'orario- Revoca dell'incarico. 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente accordo puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Art. 29
Mobilita' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 11. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
Art. 30
Compensi ed indennita' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 12 del presente accordo.
Art. 31
Contributo Enpam 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente accordo.
Art. 32
Commissione Consultiva Centrale 1. Presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; b) tre medici ambulatoriali indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Art. 33
Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili
e loro modalita' di erogazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.
Art. 34
Oneri di spesa 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Norma transitoria n. 1 I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico. Norma finale n. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227. Norma finale n. 2 Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalita' di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'art. 31 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, per quanto applicabili all'attivita' dei medici generici e specialisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie. Norma finale n. 3 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui all'art. 23 del presente accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti prendono atto della dichiarazione congiunta resa in occasione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvato con decreto ministeriale del 30/12/2005 n. 302 e riconoscono l'impossibilita' a procedere alla trattativa congiunta del personale sanitario medico e non medico (altre professionalita') per le diverse scadenze contrattuali. ( Il contratto dei medici ambulatoriali sasn, di cui al presente accordo, scade il 31/12/2005; il contratto delle altre professionalita' scade il 31/12/2006). Si impegnano a procedere alla trattativa congiunta per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.
 
ALLEGATO A APPENDICE DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici ambulatoriali specialisti operanti negli ambulatori dei SASN. Bollo
AL COMITATO ZONALE DI ................... Il sottoscritto Dott. .........., nato a ......... (prov. .... ) il ............ M.. F.. Codice Fiscale ........................ Comune di residenza ................. (prov. .... ) Indirizzo .......... Via ........ n. .... Cap ...... telefono ...... Recapito professionale nel Comune di ........... (prov. ....) Via ............. n. ..... Cap .......... telefono ............

Chiede di essere incluso nella graduatoria - secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali. di .................. per i medici specialisti ed odontoiatri a valere per l'anno .........., relativa alla Provincia di ......... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione: a) autocertificazione informativa b) n ........ documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fmi della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso: la propria residenza il domicilio sottoindicato: c/o ............. Comune .............. Provincia ............... indirizzo ................... n .... CAP ........... Data .............. Firma per esteso ...............

Avvertenze importanti - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti. - Ai fmi dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terra' conto di quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante. - Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.
 
ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL PRESENTE ACCORDO.

A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo p. 10)

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e | lode |p. 1,00 --------------------------------------------------------------------- 2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 |p. 0,50 --------------------------------------------------------------------- 3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 |p. 0,30 --------------------------------------------------------------------- 4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina | legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna | specializzazione |p. 3,00 --------------------------------------------------------------------- 5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o | discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: | per ciascuna specializzazione o libera docenza |p. 2,00 --------------------------------------------------------------------- 6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a | quella di medicina generale ai sensi delle vigenti | disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza |p. 0,50 --------------------------------------------------------------------- 7) attestato di formazione in medicina generale di cui | all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto | legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti | norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 |p. 2,00

B - Titoli di servizio (punteggio massimo p. 35)

1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a | diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di | attivita', frazionabile per giorno |p. 0,50 --------------------------------------------------------------------- 2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un | ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', | frazionabile per giorno |p. 0,40 --------------------------------------------------------------------- 3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di | cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico | generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attivita', | frazionabile per giorno |p. 0,30 --------------------------------------------------------------------- 4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico | supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di | attivita', frazionabile per giorno |p. 0,20 --------------------------------------------------------------------- 5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di | controllo: per ogni mese di attivita', frazionabile per | giorno |p. 0,10 --------------------------------------------------------------------- 6) attivita' di titolarita' o di sostituzione di medicina | generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario | nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attivita' di medico | presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di | attivita', frazionabile per giorno |p. 0,05 --------------------------------------------------------------------- 7) attivita' di servizio come medico di ruolo presso altre | amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita', | frazionabile per giorno |p. 0,05 --------------------------------------------------------------------- 8) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale di | complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di | attivita', frazionabile per giorno |p. 0,05

C - Pubblicazioni, Curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p. 5) Le pubblicazioni, il curriculum formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc..), nonche' i titoli non valutabili nei precedenti punti A e B saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

FIRMATO:

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Dr. LEONARDI Giovanni

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: SUMAI: (firmato) SNUBCI - Federbiologici: (firmato)
 
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