Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 maggio 2009 |
Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» di Casoria, ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castellammare di Stabia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visti il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» e' stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di formazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» nella sede principale di Napoli, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale e' stato autorizzato il trasferimento della sede principale a Casoria (Napoli); Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 maggio 2009, dopo aver preso in esame la documentazione presentata, con particolare riguardo al programma formativo, all'articolazione didattica e alla docenza impegnata nelle diverse attivita', comparativamente con quanto si svolge nella sede principale, ha espresso parere contrario al riconoscimento della sede periferica, rilevando in particolare che si riscontrano discrepanze tra il programma didattico della sede principale e quello della sede secondaria, che non e' possibile evincere dai documenti presentati il carico didattico e l'attribuzione degli insegnamenti ai vari docenti rendendo impossibile la valutazione della sede periferica, ed infine che nello specifico modello formativo le risorse di docenza non appaiono adeguate a sostenere un raddoppio di carico didattico; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; Decreta: Art. 1.
L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica, 14, proposta dall'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» con sede in Casoria (Napoli), per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2009 Il capo del Dipartimento: Masia |
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