Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2009 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 marzo 2009
Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto in particolare l'art. 6-quater della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;
Visto inoltre l'art. 6-quinquies della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-quinquies che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettere a), b) e b-bis) del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies, al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e considerato che il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse a favore del Mezzogiorno (85 %) e del Centro-Nord (15%) viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalita' di cui al citato comma 1;
Vista la delibera di questo Comitato 28 giugno 2007, n. 50 (Gazzetta Ufficiale n. 253/2007), recante l'assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 legge finanziaria 2003, la riassegnazione parziale delle revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove assegnazioni;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte di conti, con la quale e' stata, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013;
Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l'altro definite, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle regioni e province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro, comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008 e di una prima assegnazione di 1.200 milioni di euro a carico delle Amministrazioni centrali rinveniente dalla ricognizione prevista dal citato art. 6-quater, la cui disponibilita' e' stata accertata dal Ministero dello sviluppo economico nelle more della conclusione della ricognizione medesima;
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590 del 5 marzo 2009 con la quale, fra l'altro, viene ulteriormente aggiornata la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla luce delle riduzioni intervenute dopo l'adozione della predetta delibera n. 112/2008, per un importo complessivo di 45.080,8 milioni di euro (comprensivo della quota di 1.200 milioni di euro sopra richiamata), con quantificazione delle risorse da assegnare a favore delle Amministrazioni centrali (18.053 milioni di euro) e delle Regioni e Province autonome (27.027 milioni di euro);
Considerato che la suddetta proposta prevede altresi' la ripartizione dell'importo di 27.027 milioni di euro tra i singoli Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e gli obiettivi di servizio, nonche' la modifica di alcuni principi della citata delibera n. 166/2007;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;

Delibera:

1. Aggiornamento della dotazione del FAS.
1. La dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8 milioni di euro come illustrato nella seguente tavola 1:

----> Vedere da pag. 47 a pag. 48 <----

1.3 In conformita' a quanto previsto dall'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla ricognizione di cui all'art. 6-quater, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008 sono riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome secondo le seguenti modalita':
a) le risorse assegnate alle regioni e province autonome con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non poste a copertura delle riduzioni FAS con la delibera CIPE n. 112/2008, sono riassegnate alle medesime regioni e province autonome dalla data di adozione della presente delibera, in vista della sottoscrizione degli APQ la cui istruttoria era stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133/2008;
b) le risorse, pari a 276 milioni di euro, gia' poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, saranno riassegnate alle regioni interessate utilizzando le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006. 2. Modifica di alcuni principi della delibera n. 166/2007.
Alla luce delle innovazioni legislative introdotte in particolare dall'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008, la delibera di questo Comitato n. 166/2007, fermo restando quanto di essa non esplicitamente richiamato, e' cosi' modificata:
2.1 Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti alle scadenze previste e che non siano oggetto di revoca ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 112/2008 sono revocate e considerate in detrazione dalle assegnazioni gia' disposte con le medesime delibere, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 1.3.b) in ordine all'importo di 276 milioni di euro.
2.2 Le risorse del FAS assegnate con la presente delibera per le quali non risulteranno rispettate le scadenze per gli impegni di spesa alle date indicate sono revocate.
2.3 Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno riprogrammate da questo Comitato, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del Quadro strategico nazionale e nel rispetto della ripartizione delle risorse tra le macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%.
2.4 L'approvazione e la diffusione dei DUP/DUSS non sono presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS. Le Amministrazioni centrali presentano, entro il 30 giugno 2009, la pianificazione degli interventi da realizzare con le risorse assegnate, producendo una informativa specifica in cui siano evidenziati, distinti per territorio, gli interventi che le Amministrazioni stesse e le Agenzie ad esse collegate intendono realizzare, non solo con le risorse aggiuntive, ma anche con le risorse ordinarie di politica settoriale. Tale adempimento, in coerenza con le previsioni del QSN, consente l'informativa alle Amministrazioni coinvolte sulle ricadute territoriali degli interventi realizzabili con l'impiego delle risorse disponibili.
2.5 Di norma l'attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei Programmi attuativi interregionali si realizza attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro allorche' sia necessaria la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo che tra piu' Amministrazioni centrali e regioni, fermo restando quanto disposto dal punto 2.4.1 della delibera di questo Comitato n. 166/2007;
2.6 Il contenuto minimo delle nuove Intese che dovessero essere sottoscritte prima che si addivenga alla prevista revisione delle Intese e degli APQ, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 166/2007, dovra' prevedere che per ogni priorita' tematica siano almeno:
- sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali e regionali, comprese le relative fonti di finanziamento, da programmare e gli Accordi di Programma Quadro da attivare;
- esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalita' di intervento che non implichino forme di cooperazione istituzionale nella fase di attuazione, con l'indicazione delle risorse nazionali e regionali da programmare, comprese le relative fonti di finanziamento;
- indicati gli obiettivi reciproci da assumere con riferimento alle politiche ordinarie.
2.7 Le Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la durata del QSN e la loro modifica o integrazione potra' essere richiesta da una delle parti sottoscrittrici.
2.8 Nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e regionali andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le azioni cardine possono essere attuate attraverso la cooperazione Stato-regioni. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6-quinquies della legge n. 133/2008 relativamente alla concentrazione delle risorse, alle azioni cardine dovra' essere destinato almeno il 60% delle risorse FAS assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013. Ogni azione cardine, ove si tratti di infrastruttura, ovvero ogni singola componente progettuale infrastrutturale per gli interventi complessi, dovra' disporre di un progetto preliminare approvato sulla base del seguente schema:
- per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2010;
- per un ulteriore 40 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;
- per il rimanente 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.
Il mancato rispetto delle soglie indicate comporta la sospensione momentanea del programma nelle more del raggiungimento delle soglie stesse.
Ogni progetto preliminare approvato dovra' essere completo degli elaborati e delle certificazioni previste dalla normativa. Di norma, ogni azione cardine dovra' avere un costo superiore a 25 milioni di euro. Per le azioni cardine di valore inferiore a 25 milioni di euro dovra' essere dimostrata dall'Amministrazione competente l'effettiva portata strategica del progetto con riferimento alla possibilita' di conseguire gli obiettivi del programma, anche tenendo conto della dimensione della dotazione finanziaria del programma stesso.
2.9 I Programmi attuativi FAS regionali ed interregionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili al MISE - DSC per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa. La verifica e' effettuata, nei termini previsti dalla delibera 166/2007, nel rispetto:
- dei criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale;
- della strategia del QSN;
- di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6-quinquies in ordine alla concentrazione delle risorse su infrastrutture di interesse strategico regionale e dalla presente delibera;
- degli obiettivi dichiarati;
- delle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.
2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9 definiti nell'originario valore stabilito dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007, collegando l'impegnabilita' annua delle somme eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata (pari a circa 1.300 milioni di euro) alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica piu' favorevole, ovvero alla disponibilita' di risorse gia' programmate e non utilizzate.
2.11 Entro trenta giorni dall'esame con esito positivo del programma ricevuto, il MISE-DSC trasmette il programma a questo Comitato per la relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di sua competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-quinquies soprarichiamato.
2.12 In conseguenza della presa d'atto da parte di questo Comitato, il MISE-DSC entro quindici giorni adotta il provvedimento con il quale:
- lo Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei confronti della Regione/Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 10, sia per gli strumenti di attuazione diretta che per gli APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno disposte compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all'atto del provvedimento;
- viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentira' l'utilizzo delle risorse FAS ivi programmate;
- viene autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti.
2.13 Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 destinate complessivamente alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 sono programmate entro i seguenti limiti calcolati sulla base dell'importo assegnato a ciascun programma dalla medesima delibera n. 166/2007:
- A) fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;
- B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000 milioni di euro: max 1,60%;
- C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500 milioni di euro: max 0,5%;
- D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.
Per i Programmi attuativi FAS gia' esaminati alla data della presente delibera, in caso di programmazione eccedente i suddetti limiti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvedera' ad effettuare una raccomandazione specifica all'Autorita' di gestione del programma, assegnando un opportuno lasso temporale affinche' gli importi siano ricondotti alle percentuali indicate senza pregiudicare l'azione amministrativa che, nell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, avra' cura di tener conto dei suddetti limiti piu' contenuti.
2.14 Sono ammissibili a finanziamento nei programmi FAS gli interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007.
2.15 Per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS dovranno essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti:
- 10 per cento delle risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2010;
- 40 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2012;
- 80 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2014;
- 100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 30 giugno 2016.
Il conseguimento delle suddette soglie e' correlato alla regolarita' dei trasferimenti delle risorse alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni e Province autonome.
La quota delle risorse non impegnata alle date indicate e' automaticamente revocata e verra' riprogrammata da questo Comitato con le modalita' e le procedure di cui al precedente punto 2.3.
2.16 L'Amministrazione beneficiaria delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate usate a copertura, anche parziale, degli interventi dovranno dare pubblicita' a tale finanziamento. Il MISE-DSC con apposita circolare disciplinera' le modalita' di applicazione di tale procedura.
2.17 Per quanto non espressamente modificato dalla presente delibera restano ferme le disposizioni di cui alla delibera n. 166/2007 richiamata in premessa.
Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 226
 
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