Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2009 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2009, n. 67
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 dell'intesa,
approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516:
«Art. 37. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto della presente intesa al termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai
sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle
modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'art. 12 potra' essere
sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del
termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno
promosse previamente, in conformita' all'art. 8 della
Costituzione, le intese del caso.».



 
Art. 2.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1106):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 9 ottobre 2008.
Assegnato alla commissione 1ª (affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2008 con parere della commissione 7ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 21 gennaio 2009 e il 19 febbraio 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 2009.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 4 marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2262):
Assegnato alla commissione I (affari costituzionali), in sede referente, l'11 marzo 2009 con parere della commissione VII.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1°, 6, 8 e 29 aprile 2009; il 5, 6 e 14 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla I commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 maggio 2009, con il parere della commissione VII.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 maggio 2009.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge
22 novembre 1988, n. 516, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, ai sensi della
normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in
teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto
avventista di cultura biblica a studenti in possesso del
titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni
sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche'
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi
competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».



 
ALLEGATO
(articolo 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE
CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986
ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:

Articolo 1
(Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola seconda Italianariore."

Articolo 2
(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presentera' al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma 4 aprile 2007
Il Presidente dell'Unione Italiana
Il Presidente delle Chiese Cristiane Avventiste del Consiglio dei Ministri del 7° Giorno
On. Romano Prodi Pastore Daniele Benini
(firma) (firma)

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'errata-corrige in G.U. 27/6/2009, n. 147 ha disposto la seguente modifica al presente allegato: - nell'art. 1, comma 1, dove e' scritto "del titolo di studio di scuola seconda Italianariore" leggasi: "del titolo di studio di scuola secondaria superiore". La suddetta modifica entra in vigore il 27/6/2009, ovvero prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
 
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