Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2009 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2009, n. 68
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
la Tavola valdese

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 5 ottobre 1993, n. 409, reca: «Integrazione
dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la
Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma,
della Costituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, secondo comma, della
legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola valdese):
«Art. 20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle
modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformita' all'art. 8 della Costituzione, le intese del
caso.».



 
Art. 2.
Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e' sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
5 ottobre 1993, n. 409, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito
dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di
cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ,
30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese
utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai
contribuenti esclusivamente per interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte
nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi
associativi ed ecumenici a livello nazionale e
internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi,
nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese
verranno indicate con la denominazione “Chiesa
evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e
valdesi)”.
3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme
relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna
preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il
mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante
dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione
alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro
dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione
delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne
diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli
interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti
attraverso i quali tali interventi siano stati
eventualmente operati, con specificazione delle somme
attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal
ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne
trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del
tesoro e delle finanze.».



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1107):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 9 ottobre 2008.
Assegnato alla commissione 1ª (affari costituzionali) ,
in sede referente, il 22 ottobre 2008 con parere delle
commissioni 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 13
e 21 gennaio 2009; il 19 e 25 febbraio 2009; il 4 e l'11
marzo 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (affari
costituzionali), in sede deliberante, il 17 febbraio 2009
con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 18 marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2321):
Assegnato alla commissione I (affari costituzionali), in
sede referente, il 25 marzo 2009 con pareri delle
commissioni V e VI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1°,
6, 8 e 29 aprile 2009; il 5, 6 e 14 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 26 maggio 2009 con il parere delle
commissioni V e VI.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 26 maggio 2009.
 
ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE
MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993
ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Articolo 1 (Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2. (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF) 1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e' sostituito dal seguente. "3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse".

Articolo 3. (Entrata in vigore) 1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 4. (Norma finale) 1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Roma 4 aprile 2007 br;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi

Il Presidente della Tavola Valdese
Pastora Maria Bonafede
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone