Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2009 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009 |
Provvedimento in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito, «Testo unico»), e in particolare: - l'art. 106, comma 1, ai sensi del quale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (di seguito, «attivita' finanziarie») e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito, «elenco generale») tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC); - l'art. 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale possano svolgere esclusivamente attivita' finanziarie; - l'art. 106, comma 3, che definisce le condizioni per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale; - l'art. 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze specifica il contenuto delle attivita' finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del pubblico nonche' fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio specifici per intermediari che svolgono determinate attivita'; - l'art. 106, comma 5, il quale prevede che l'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco generale; - l'art. 106, comma 6, che attribuisce all'UIC il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione; - l'art. 106, comma 7, che dispone l'obbligo, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari, di comunicare all'UIC le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura; - l'art. 108, che disciplina i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari; - l'art. 109, che disciplina i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari; - l'art. 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario; - l'art. 111, che disciplina la cancellazione dall'elenco generale; - l'art. 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, attivita' finanziarie si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco generale; - l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 del Testo unico; - l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale; - l'art. 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute; - l'art. 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito, CICR); Vista la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i soggetti operanti nel settore finanziario; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti; Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e in particolare: - l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono, tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo unico; - l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia; Considerata la necessita' di conferire organicita' al quadro regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario;
E m a n a
le unite disposizioni concernenti: - le modalita' di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo unico; - le modalita' di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario; - gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 14 maggio 2009
Il Governatore: Draghi |
| Allegato
Titolo I DEFINIZIONI
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente disciplina si definiscono: - «Testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; - «Decreto», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Testo unico; - «elenco generale», l'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico; - «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del Testo unico; - «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale; - «legge confidi», la legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; - «attivita' finanziarie», attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; - «partecipazioni rilevanti», le partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto o comunque di controllo 2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo amministrativo si applicano al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione 3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
Titolo II
ISCRIZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO NELL'ELENCO GENERALE E NELLE RELATIVE SEZIONI
Art. 2 Domanda di iscrizione nell'elenco generale
1. Le societa' tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco generale presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se gia' costituite 2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della societa', indica: a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le attivita' finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione; c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato; d) per gli intermediari che intendono svolgere l'attivita' di rilascio di garanzie, l'ammontare dei mezzi patrimoniali 3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente documentazione: a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della societa'; c) per le societa' di nuova costituzione: - attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento e' stato effettuato; - attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo dell'intermediario; - in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla societa'; d) nel caso di societa' gia' costituite, una perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia e' effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla societa'; e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente (cioe' per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione rilevante nel capitale della societa', con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali e' detenuta la partecipazione (cfr. allegato n. 1-bis); f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale e' stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' (vedi nota 1) in capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della societa'; g) elenco nominativo, con indicazione delle generalita' complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo nonche' degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti; h) copia del verbale della riunione dell'organo competente (vedi nota 2) nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti; (vedi nota 3) i) un programma che illustri le attivita' che la societa' intende svolgere nonche' le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma e' corredato da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della societa'; j) per le societa' gia' costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo; k) per le societa' che intendono svolgere l'attivita' di rilascio di garanzie: - attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale e' depositato il capitale sociale versato, con indicazione delle attivita' liquide o dei titoli di pronta liquidabilita' in cui il capitale e' investito; - perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia e' effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla societa'; - scheda informativa sui mezzi patrimoniali (vedi nota 4) secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-quater; l) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione Art. 3 Domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico
1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico che intendono svolgere in via esclusiva attivita' finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se gia' costituiti 2. I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via prevalente attivita' finanziarie presentano domanda di iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle attivita' finanziarie 3. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della societa', indica: a) la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le attivita' finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione 4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che: a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilita' ed indipendenza (vedi nota 5) ; b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella societa' possiedono i requisiti di onorabilita' (vedi nota 6) ; c) le attivita' finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva 5. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente documentazione: a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie; b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale; c) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione Art. 4 Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo unico
1. I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se gia' costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese 2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, indica: a) la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non e' inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della legge confidi; c) che la compagine sociale o consortile e' composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrice di una partecipazione non inferiore a euro 250,00 ne' superiore al 20% del capitale o fondo (vedi nota 7) Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale 3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente documentazione: a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto; b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile; c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3-bis); d) copia del documento di identita' della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione 4. Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto (cfr. allegato n. 3-bis) Art. 5
Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari esteri nell'elenco generale
1. L'esercizio di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri e' subordinato all'iscrizione nell'elenco generale 2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda e' inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica: a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale dell'intermediario all'estero e la sede della stabile organizzazione in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalita' complete del suo responsabile; b) l'importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia; c) le attivita' finanziarie che si intende esercitare in Italia, per le quali si richiede l'iscrizione; d) le attivita' finanziarie effettivamente svolte con continuita' nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale 3. La domanda di iscrizione e' corredata della seguente documentazione: a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attivita' finanziarie da esercitare in Italia; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale e' attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia; c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento e' stato effettuato, ovvero perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia e' effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione; d) elenco nominativo, con indicazione delle generalita' complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), delle persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonche' dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero; e) copia del verbale della riunione nella quale l'organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonche' dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero (vedi nota 8) ; f) un programma che illustri le attivita' che l'intermediario intende svolgere in Italia nonche' le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma e' corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative; g) per gli intermediari che intendono svolgere l'attivita' di rilascio di garanzie: - per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in forma liquida, l'attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale la stessa e' depositata, con indicazione delle attivita' liquide o dei titoli di pronta liquidabilita' in cui e' investita; - perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia e' effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione; h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario; i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo, descrizione della struttura del gruppo di appartenenza; j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del rappresentante legale dell'intermediario estero attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite; k) copia del documento di identita' delle persone che sottoscrivono la domanda di iscrizione 4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3 (vedi nota 9) . Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano (vedi nota 10) Art. 6 Istruttoria delle domande
1. La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e provvede, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato (vedi nota 11)
Titolo III REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
Art. 7 Requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza degli esponenti aziendali
1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (vedi nota 12) 2. La verifica del possesso dei requisiti e' condotta dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica e' effettuata dall'organo di controllo (vedi nota 13) . La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti e' effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata (vedi nota 14) 3. La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto partitamente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine e' trattenuta presso la societa' e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera (vedi nota 15) 4. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalita', i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attivita' svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento 5. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilita', dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione 6. E' rimessa al prudente apprezzamento della societa' la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilita' in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia 7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (vedi nota 16) . Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinche' possa adottare le misure necessarie 8. L'organo competente, ove verifichi la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia (vedi nota 17) 9. Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione e' condotta dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, dell'intermediario 10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti e' effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, e' trasmessa alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale e' stata effettuata la verifica medesima (vedi nota 18) Art. 8
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario e' richiesta la verifica dei requisiti di onorabilita' previsti dalle vigenti disposizioni (vedi nota 19) 2. La verifica dei requisiti e' effettuata dall'organo amministrativo dell'intermediario finanziario; esso e' responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate (vedi nota 20) . Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico 3. Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'intermediario finanziario puo' far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, e' indicata nell'allegato n. 5 4. Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica, l'accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo ed il direttore generale della societa' (ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l'intermediario finanziario potra' avvalersi anche del verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti che e' stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti gia' accertati in capo ai predetti esponenti aziendali 5. La documentazione acquisita a tal fine e' trattenuta presso la societa' e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale e' stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione 6. Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilita', lo comunicano tempestivamente all'intermediario che provvede ad informare la Banca d'Italia (vedi nota 21) Art. 9
Comunicazioni dei partecipanti al capitale
1. Chiunque, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico in un intermediario finanziario (vedi nota 22) ne da' comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia (vedi nota 23)
Titolo IV CANCELLAZIONE DALL'ELENCO GENERALE E DALLE RELATIVE SEZIONI
Art. 10 Cancellazione su istanza di parte
1. La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), e' inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta 2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta
Titolo V OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Art. 11 Comunicazioni sugli esponenti aziendali
(vedi nota 24) 1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica (vedi nota 25) della composizione degli organi sociali nonche' la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo AR1 riportato nell'allegato n. 7 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del modulo AR3, riportato nell'allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della modificazione Art. 12 Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti
1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano: a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale); b) l'oggetto sociale; c) le attivita' esercitate; d) il capitale sociale; e) il legale rappresentante; f) il codice fiscale; g) la forma giuridica 2. I confidi comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonche' lettera d) ovvero il fondo consortile 3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e) ed f) 4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b), e), ed f) 5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il modulo VAR, riportato nell'allegato n. 9, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica 6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della societa' dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attivita' previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del presente provvedimento 7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia l'istanza di iscrizione secondo le modalita' stabilite nel Titolo II ed indicano nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco 8. Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio dell'attivita' di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attivita' di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta 9. In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo 10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini previsti dalla stessa (vedi nota 26) , segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potra' rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo unico 11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto, gli intermediari finanziari che esercitano l'attivita' di rilascio di garanzie: a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione; b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10; c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attivita' di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attivita' nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo; d) comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attivita' esercitata in via prevalente o rilevante (vedi nota 27)
Art. 13 Sanzioni
1. L'inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in un intermediario finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo unico nonche' dell'obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 144 del Testo unico (vedi nota 28)
Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 Disposizioni abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) Circolare UIC del 2 giugno 1995; b) Circolare UIC del 4 settembre 1996; c) Circolare UIC del 22 giugno 1998; d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali
1. Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette alla disciplina vigente prima di tale data 2. Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e in quello speciale 3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del Testo unico 4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo unico che alla data di entrata in vigore del decreto esercitavano attivita' di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attivita' finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi piu' tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 6 (modulo di cancellazione). Nel campo «Altro da specificare (...)» del citato schema riportano la seguente motivazione: «Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29» 5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base alle disposizioni del decreto, non sono piu' tenuti all'iscrizione, comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni 6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di cui all'articolo 14 del decreto, continua a trovare applicazione il provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (vedi nota 29)
(1) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica, cfr. Titolo III. (2) La verifica viene svolta dall'organo di appartenenza, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico la verifica e' effettuata dall'organo di controllo. (3) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica, cfr. Titolo III. (4) Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione. (5) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III. (6) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III. (7) I soci di un confidi costituito nella forma di societa' cooperativa devono essere, ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le c.d. «piccole societa' cooperative» (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle S.r.l.). (8) Per quanto riguarda documentazione e modalita' della verifica, cfr. Titolo III. (9) Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorita' estera che svolge l'attivita' di controllo. (10) La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale e' attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. (11) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/pr ovv/Provvedimento 25 giugno 2008.pdf). (12) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 109 del Testo unico (come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37) rilevano, per i soli componenti l'organo di controllo, i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile. (13) In mancanza dell'organo di controllo, la verifica e' effettuata dall'assemblea dei soci. (14) E' valutata con particolare attenzione la posizione delle persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico. (15) Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello gia' validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di direttore generale). (16) Nell'allegato n. 4 e' riportato un elenco di documentazione acquisibile. (17) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico. (18) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico. (19) Cfr. articolo 108 del Testo unico e decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517. (20) E' valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico. (21) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico. (22) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'articolo 113 del Testo unico. (23) Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d'Italia ha determinato i presupposti, le modalita' e i termini di tali comunicazioni. (24) .fo, Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico (25) Nuova nomina, variazione di carica o cessazione. (26) Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009. (27) Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto, l'attivita' di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante. (28) La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico sia applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico (29) Disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa). |
| ----> Vedere Allegati da pag. 24 pag. 58 <---- |
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