Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2009 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 18 giugno 2009
Fotografie riprese all'interno di luogo di dimora privata: divieto di diffusione.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Vista la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall'avv. Niccolo' Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi, con la quale si lamenta l'illecita acquisizione, da parte del fotografo Antonello Zappadu, di numerose immagini di persone, tra cui il segnalante, di cui 43 contenute in un compact disk allegato alla segnalazione stessa;
Rilevato che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;
Vista la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);
Vista la nota di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine fissato del 29 maggio 2009;
Viste le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009;
Vista l'ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009 dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito di un articolo di La Repubblica del 12 giugno che contiene dichiarazioni del sig. Zappadu;
Visto il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla quale ha partecipato il fotografo Antonello Zappadu assistito dall'avv. Cristian Muzzetto, nonche' la nota del 17 giugno 2009 presentata dallo stesso sig. Zappadu;
Visto il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi dell'art. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;
Rilevato che durante l'audizione del 15 giugno il fotografo Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che, in particolare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano l'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni in esso situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un aeroporto;
Considerato che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3 immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di illiceita' nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Rilevato, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono persone, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attivita' di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di relax;
Rilevato che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento alle foto relative all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e, successivamente, rielaborate con il programma «Photoshop»;
Rilevato che il fotografo stesso ha riferito, altresi', che in relazione alla propria attivita', nel periodo che va dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato, riprese con le stesse modalita' e relative al medesimo luogo sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate);
Rilevato che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le immagini relative all'attivita' da lui svolta fra il dicembre 2007 fino tutto il 2008 a un'agenzia di stampa colombiana denominata «Ecoprensa» e di non essere piu' in possesso di alcuna immagine attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell'on. Berlusconi, giacche' il materiale fotografico che era rimasto in suo possesso e' stato oggetto del sequestro effettuato dall'Arma dei carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data 17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di specificare, allo stato, tempi e modalita' di cessione a Ecoprensa delle foto da lui scattate;
Ritenuto che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non puo' disconoscersi all'interno del parco di Villa Certosa, e ancor piu' all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne da' la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli articoli 614 e 615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, «ai fini della individuazione delle figure di “privata dimora” e “di sua appartenenza”, appare assolutamente indifferente il requisito della “visibilita” del luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica);
Considerato, altresi', che le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); che tale profilo di illiceita' non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, ne' per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi «software»;
Ritenuto, dunque, che il trattamento di tali immagini violi le disposizioni e i principi del Codice (articoli 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali); e che tale illiceita' si concretizzi sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalita' con cui la stessa e' avvenuta;
Ritenuto, altresi', che tale valutazione si estende alle altre numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti, che il sig. Zappadu asserisce di aver effettuato relativamente al medesimo luogo e con le medesime modalita', nell'arco temporale dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico;
Considerato che i principi sin qui esposti gia' ribaditi dal Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa, dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi (provvedimenti del 21 aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926), trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08) con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati (articoli 154, comma 1, lettere c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
Rilevato, che si pone con seria evidenza la necessita' di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso;
Rilevato che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si rendera' applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto cio' premesso, il Garante:

a) dichiara l'illiceita' del trattamento e conseguentemente vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle 27 immagini contenute nel compact disk, che ritraggono, nel contesto e con le modalita' descritte in motivazione, persone, tra cui il segnalante, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate;
b) conseguentemente e', altresi', vietato ogni trattamento e in particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto simili, riprese, nel contesto e con le modalita' descritte in motivazione, dal sig. Antonello Zappadu all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui stesso dichiarato a questo Garante;
c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel villaggio turistico
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 18 giugno 2009

Il Presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Patroni Griffi
 
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