Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2009
Conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Steward.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto del 19 marzo 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 giugno 2008, con il quale e' stato registrato in via provvisoria al n. 10752 il prodotto fitosanitario denominato STEWARD contenente la sostanza attiva indoxacarb, a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio 10 - Milano;
Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 2006, che recepisce la direttiva 2006/10/CE della Commissione del 27 gennaio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza indoxacarb nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Vista la domanda presentata dall'Impresa medesima con nota del 6 aprile 2006, e successiva del 19 dicembre 2006, diretta ad ottenere la trasformazione da provvisoria in definitiva dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione del prodotto di cui trattasi, fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva indoxacarb in Allegato I;
Viste le note dell'ufficio in data 13 gennaio e 2 marzo 2009, con le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;
Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima con nota del 4 febbraio 2009 avverso alcune avvertenze da inserire in etichetta ai fini della mitigazione del rischio per le api ed altri insetti impollinatori;
Visto l'ulteriore parere favorevole espresso dalla sopracitata Commissione consultiva in data 24 febbraio 2009;
Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

E' confermata fino al 31 marzo 2016 l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato STEWARD a nome dell'Impresa DuPont De Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano, registrato al n. 10752 con decreto del 19 marzo 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo del 12 giugno 2008, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-250-500.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: DuPont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia; CHEMCOPACK Haandorpweg 1-B-9130 - Kallo, Antwerpen L. O., Belgium (Belgio).
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 19 <----
 
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