Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 maggio 2009
Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e 200l/14/CE del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
Vista la legge 1° marzo 2002, n 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2001» ed, in particolare, l'art. 4, che prevede che gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, in relazione al costo effettivo del servizio e che le relative tariffe sono predeterminate e pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria» ed, in particolare, l'art. 7, comma 6, che prevede che le imprese ferroviarie sono tenute, all'atto della presentazione della domanda per il rilascio della licenza, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza, le cui modalita' del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, con il quale e' stato determinato l'ammontare del suddetto diritto e che prevede, tra l'altro, la revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato;
Vista la nota prot. n. 15106 del 12 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono stati formulati rilievi sullo schema di decreto per la revisione biennale predisposto con riferimento al sopra citato tasso di inflazione programmato;
Ritenuto di aderire ai rilievi suddetti applicando, pertanto, il principio generale contenuto nell'art. 4 della citata legge n. 39 del 2002, cioe' relazionando l'adeguamento biennale della tariffa al costo effettivo del servizio, sostituendo il tasso di inflazione programmato di cui all'articolo 4 del citato decreto interministeriale 8 luglio 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 304 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;

Decreta:
Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalita' di pagamento e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.
2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' determinata nella misura di:
a) 5.980,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, nonche' 5.980,00 euro, per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa gia' titolare di licenza, in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli ai sensi dell'art. 9, comma 11, del suddetto decreto legislativo;
b) 2.820,00 euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003.
 
Art. 2.

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' di cui all'art. 1 e' effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
2. Nella causale di versamento occorre indicare:
a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;
c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata n. 3570 - capo XV - del bilancio di previsione dello Stato.
 
Art. 3.
1. La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto, e' soggetta a revisione biennale in relazione al costo effettivo del servizio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto interministeriale 8 luglio 2005 citato nelle premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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