Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2009 (vai al sommario)
LEGGE 29 maggio 2009, n. 72
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008. (09G0077)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle Note stesse.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2208):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro della difesa (La Russa) il 13 febbraio 2009.
Assegnato alla III commissione (affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 9 marzo 2009 con pareri
delle commissioni I e V.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17 e 31 marzo 2009.
Esaminato in aula il 20 aprile 2009 ed approvato il 21
aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1522):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 24 aprile 2009 con
pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 29
aprile 2009 e il 13 maggio 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 14 maggio 2009.
 
ALLEGATO

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione della Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004. Durante i lavori di tale Commissione, e' emerso il comune accordo di introdurre, nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si stabilisca che la linea di confine coincidente con la cresta dei ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea di cresta, e pertanto essere considerata mobile. In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti a livello normativo, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue: 1) La' dove il tracciato del confine di Stato, in base ai documenti descritti nell'art.19 delle "Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941" e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, esso segue i graduali cambiamenti naturali cui' sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine. In tal caso gli Stati contraenti potranno concordare una soluzione che potra' eventualmente prevedere anche uno scambio di superfici equivalenti. 2) Per "linea displuviale" si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque del deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. 3) Ai sensi del precedente punto 1), per "graduali cambiamenti della linea displuviale o della linea di cresta" si intendono in particolare lo spostamento della linea di crescita in conseguenza dell'erosione, nonche' dello spostamento della linea displuviale a seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coincidera' stabilmente con la linea displuviale o di cresta dell'emergente terreno roccioso, e potra' seguire solo gli scostamenti descritti al precedente punto 1). 4) Considerato che il rilievo della linea di confine e' stato realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla "Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero" il compito di definire l'attuale tracciato del confine la' dove coincida con la linea displuviale o di cresta". Se da parte svizzera si concorda su quanto precede, il Ministero degli Affari Esteri propone che la presente Nota Verbale, e la risposta che codesta Ambasciata inviera', costituiscano un Accordo in materia tra le Autorita' dei rispettivi Paesi, che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali gli Stati si saranno comunicati l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

461.998.3

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota n. 061-P-0183036 del 23 maggio 2008 del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla riunione della Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero, svoltasi ad Aosta, il 10 ed 11 novembre 2004. Durante i lavori di tale Commissione, e' emerso il comune accordo di introdurre, nell'ambito del complesso degli accordi esistenti tra l'Italia e la Svizzera relativi al confine comune, una disposizione con la quale si stabilisca che la linea di confine coincidente con la cresta dei ghiacciai possa seguire i graduali e naturali cambiamenti della linea di cresta, e pertanto essere considerata mobile.

In relazione a quanto precede, ed al fine di recepirne i contenuti a livello normativo, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre all'Ambasciata di Svizzera quanto segue:

1) La' dove il tracciato del confine di Stato, in base ai documenti descritti nell'art. 19 delle "Disposizioni per la esecuzione dei lavori di manutenzione dei termini del confine italo-svizzero da Piz Lat e Piz Lad al Monte Dolent, in base alla Convenzione e relativo Regolamento fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Berna il 24 luglio 1941" e' definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, esso segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni superficiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato del confine. In tal caso gli Stati contraenti potranno concordare una soluzione che potra' eventualmente prevedere anche uno scambio di superfici equivalenti. 2) Per "linea displuviale" si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque del deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. 3) Ai sensi del precedente punto 1) per "graduali cambiamenti della linea displuviale o della linea di cresta" si intendono in particolare lo spostamento della linea di crescita in conseguenza dell'erosione, nonche' dello spostamento della linea displuviale a seguito di alterazione di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coincidera' stabilmente con la linea displuviale o di cresta dell'emergente terreno roccioso, e potra' seguire solo gli scostamenti descritti al precedente punto 1). 4) Considerato che il rilievo della linea di confine e' stato realizzato tra il 1924 e il 1938, si demanda alla "Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero" il compito di definire l'attuale tracciato del confine la' dove coincida con la linea displuviale o di cresta". Se da parte svizzera si concorda su quanto precede, il Ministero degli Affari Esteri propone che la presente Nota Verbale, e la risposta che codesta Ambasciata inviera', costituiscano un Accordo in materia tra le Autorita' dei rispettivi Paesi, che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali gli Stati si saranno comunicati l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste. L'Ambasciata ha l'onore di comunicare al Ministero degli Affari Esteri che le Autorita' svizzere concordano su quanto precede e che la suddetta nota italiana e la presente risposta costituiscono una intesa tra le competenti Autorita' dei due Paesi. L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua piu' alta considerazione. Roma, 26 maggio 2008
 
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