Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2009 (vai al sommario)
LEGGE 29 maggio 2009, n. 73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2003. (09G0078)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2003.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1302):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 23 dicembre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri
emigrazione), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
21 gennaio e l'11 febbraio 2009.
Relazione scritta annunciata il 16 febbraio 2009 (atto
n. 1302-A), relatore sen. Lamberto Dini.
Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2226):
Assegnato alla III commissione (affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 23 febbraio 2009 con
pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
il 17 e 25 marzo 2009, il 28 aprile 2009 ed il 7 maggio
2009.
Esaminato in aula l'11 maggio ed approvato il 14 maggio
2009.
 
ALLEGATO

Accordo Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Federazione Russa
sulla cooperazione nella lotta alla criminalita'

II Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti", CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi penalmente perseguibili connessi alla criminalita' in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; INTENDENDO contribuire attivamente alla lotta contro la criminalita' in tutte le sue manifestazioni; RICHIAMANDO i principi contenuti nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, cosi' come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e Protocolli annessi, nonche' la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato del 14 dicembre 1990; FACENDO SEGUITO ai principi contenuti nell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa concernente la lotta contro la criminalita' organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l'11 settembre 1993; CONSIDERATO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione ed in materia di lotta al riciclaggio, firmato a Roma il 29 luglio 1996; NEL RISPETTO reciproco dei principi di sovranita' ed uguaglianza e al fine di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati,

CONVENGONO

Articolo 1

In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con il presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare nel campo della lotta alla criminalita'.
Le Parti stabiliscono che gli Organi competenti all'applicazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica Italiana:
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

per la Federazione Russa: - il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa; - il Ministero della Giustizia della Federazione Russa; - il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa; - il Comitato Statale per le Dogane della Federazione Russa; - il Comitato Statale per il controllo del traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Federazione Russa; - il Comitato per il monitoraggio finanziario della Federazione Russa.

Le Parti si impegnano a comunicare ogni variazione, relativa alla denominazione dei citati Organi competenti, tramite i canali diplomatici.

Al fine della realizzazione di quanto disposto dal presente Accordo, gli Organi competenti delle Parti potranno firmare Protocolli, creare Gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative
concordate.

Articolo 2

Gli organi competenti collaborano nella prevenzione, nella individuazione, risoluzione e repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, in particolare nei settori di seguito indicati:
a) criminalita' organizzata;
b) terrorismo in tutte le sue manifestazioni, con riferimento anche alle fonti di finanziamento;
c) traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
d) contrabbando;
e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
f) traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
g) riciclaggio di denaro di illecita provenienza;
h) falsificazione di documenti, di marchi e brevetti industriali;
i) falso monetario, di valori, di carte di credito, di titoli e di altri mezzi di pagamento;
j) reati legati all'immigrazione clandestina;
k) reati nel settore finanziario, assicurativo e fiscale;
l) reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
m) tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, in particolare nel caso di induzione alla prostituzione e alla pornografia;
n) furto e contrabbando di mezzi di trasporto.
Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Articolo 3

Gli Organi competenti cooperano nelle seguenti forme: a) scambio di informazioni operative e di carattere giuridico; b) ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, compresi quelli indicati nell'articolo 2 del presente Accordo; c) assistenza nell'attivita' investigativa; d) scambio di esperienze e dei rispettivi specialisti compresa la loro formazione, in materia di lotta alla criminalita'; e) scambio di informazioni e di analisi in ordine ai motivi, allo stato e alle tendenze evolutive della criminalita'. Gli Organi competenti potranno stabilire attivita' di cooperazione in altre forme che siano conformi alle finalita' del presente Accordo. Gli Organi competenti avranno la facolta' di scambiarsi Rappresentanti ed Ufficiali di Collegamento e stabilire Punti di contatto, in conformita' alle proprie procedure interne. La trasmissione di informazioni o la prestazione di assistenza nell'ambito del presente Accordo verra' effettuata previa richiesta o su iniziativa di uno degli Organi Competenti.

Articolo 4

Gli Organi competenti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali adotteranno, sulla base di reciproche intese, la tecnica delle consegne controllate, ai fini dell'individuazione dei soggetti che partecipano al reato. .sp,
Articolo 5

La richiesta di informazioni o di assistenza deve contenere: a) la denominazione dell'Organo competente richiedente; b) la denominazione dell'Organo competente destinatario della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) il motivo della richiesta; e) ed ogni altra informazione che possa contribuire all'esecuzione della richiesta. La richiesta deve essere soddisfatta nel piu' breve tempo possibile. Qualora le richieste o le risposte siano ritenute insufficienti potranno essere richieste ulteriori informazioni. Le richieste e le risposte vengono redatte per iscritto nella lingua della Parte richiedente corredate di traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte destinataria o in lingua inglese. Nei casi di urgenza esse possono essere formulate verbalmente. In tal caso le stesse devono essere rifonnulate per iscritto ed inviate nel piu' breve tempo possibile. Nell'ambito del proprio territorio ciascun Organo assume le spese relative all'attuazione del presente Accordo a meno che, in ogni singolo caso, non vengano concordate altre modalita'.

Articolo 6

I dati personali e le informazioni comunicati dagli Organi competenti necessari all'esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e delle informazioni. Le Autorita' competenti delle Parti saranno informate in merito ai dati personali ed alle informazioni sopra citate in base ai rispettivi Ordinamenti giuridici. I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmessi a terzi soltanto dagli Organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo ed unicamente a seguito di autorizzazione scritta dell'Organo competente che li aveva comunicati.

Articolo 7

Gli Organi competenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato. In tal caso, l'Organo competente che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto all'Organo competente dell'altra Parte i motivi del diniego.

Articolo 8

Le Parti concordano incontri tra i rappresentanti degli Organi competenti per verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, dei risultati raggiunti per individuare le successive fasi del programma di collaborazione. Le riunioni si svolgeranno alternativamente a Roma e a Mosca.

Articolo 9

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Trattati internazionali, ai quali
partecipino la Repubblica Italiana o la Federazione Russa.

Articolo 10

Le Parti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalita' nelle sue varie manifestazioni.

Articolo 11

Tutte le controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti per via diplomatica.

Articolo 12

II presente Accordo potra' essere modificato o integrato previa approvazione delle Parti. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le modalita' stabilite dal seguente articolo 13.

Articolo 13

II presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. II presente Accordo avra' durata illimitata, ma potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avra' effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Articolo 14

L'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa concernente la lotta contro la criminalita' organizzata ed il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l'11 settembre 1993, si intendera' abrogato all'entrata in vigore del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 5 Novembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Federazione Russa
 
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