Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 maggio 2009 |
Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, registrato con il codice 14504/IP. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda dell'8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (BZ), Via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Atlantis WG ivi registrato al n. 25094-00 a nome dell'impresa Bayer CropScience (Germania); Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Atlantis WG e con il numero di registrazione 12880 dell'11 ottobre 2005, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl; Considerato che il prodotto di riferimento Atlantis WG autorizzato in Italia al n. 12880, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni; Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Titanic WG; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;
Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (BZ), Via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14504/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xi - N, Irritante - Pericoloso per l'ambiente, denominato Atlantis WG ed ivi autorizzato al n. 025094-00. Il prodotto importato viene denominato Titanic WG. 2. Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Menora GmbH, Graz (Austria); CERA CHEM Sarl, Martert (Lussemburgo). 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 0.5, 2, 2.5 Kg. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2009
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 7 <---- |
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