Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 giugno 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a Bonao (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito nella Repubblica dominicana, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso l'«Universidad Autonoma de Santo Domingo» nel novembre 2002; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Abogados» di Santo Domingo dal settembre 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 6 marzo 2009; Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Torino in data 19 luglio 2007, con validita' fino al 9 ottobre 2009, per motivi familiari;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a Bonao (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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