Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello staraniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri (Marocco) il 21 dicembre 1970, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato di cui e' in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Universita' Hassan II» di Casablanca nel maggio 1993;
Considerato che e' iscritto presso l'«Ordine degli avvocati della Repubblica Araba d'Egitto» dal 13 ottobre 1993;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 6 marzo 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Varese, come da quest'ultima confermato in data 7 luglio 2006;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri (Marocco) il 21 dicembre 1970, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quote.
 
Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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