Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2009
Modifica del decreto ministeriale 16 dicembre 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326/2003, concernente il contributo per i medici convenzionati prescrittori (Progetto Tessera Sanitaria).

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
Visto il comma 5-ter del citato art. 50, il quale prevede che per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;
Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter del citato art. 50, il quale, all'art. 1, comma 1, definisce l'importo del contributo unitario da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il SSN;
Visto che i piani attuativi gia' formalizzati con le regioni pilota Campania e Piemonte per l'avvio sperimentale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 prevedono una necessaria fase iniziale di individuazione, da parte della regione, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, di un elenco di medici sperimentatori regionali con i quali avviare la fase sperimentale delle attivita', da estendere successivamente ai restanti medici prescrittori regionali;
Considerato che a seguito dell'avvio della fase attuativa nelle predette regioni pilota sono emerse le proposte regionali, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, di prevedere la possibilita' di rimodulare il contributo di cui al citato decreto 16 dicembre 2008, al fine di tenere conto della straordinarieta' delle attivita' svolte dai medici sperimentatori per il buon esito della completa attuazione sperimentale in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, richiedendo:
di destinare ai medici sperimentatori il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo determinato, a livello regionale, sulla base del numero complessivo dei medici di cui all'allegato 1 del citato decreto 16 dicembre 2008 e di destinare il restante cinquanta per cento agli altri medici convenzionati regionali;
di definire a livello regionale l'elenco dei medici sperimentatori, da individuarsi secondo il criterio dell'anzianita' di informatizzazione e, a parita' di quest'ultima, secondo il criterio dell'anzianita' di convenzionamento con il SSN, in numero pari ad almeno il tre percento fino ad un massimo del dieci percento del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, di cui all'allegato 1 del citato decreto 16 dicembre 2008, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9 del predetto art. 50;
di prevedere che l'anzianita' di informatizzazione sia ricavabile dai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennita' di informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste regionali, provvedendo alla modifica del citato decreto 16 dicembre 2008, prevedendo la possibilita' che, su richiesta regionale, il contributo unitario di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 16 dicembre 2008, possa essere, con apposito decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rimodulato nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo regionale, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del predetto decreto 16 dicembre 2008;

Decreta:
Art. 1.

All'art. 1 del decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. In alternativa al contributo unitario di cui al comma 1, la regione in fase di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le associazioni di categoria rappresentative dei medici convenzionati, la rimodulazione a livello regionale di tale contributo unitario, destinando:
a) ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2-ter, il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) ai restanti medici convenzionati regionali, il restante cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2-ter. I medici sperimentatori sono individuati a livello regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) il loro numero deve essere non inferiore al tre per cento e non superiore al dieci per cento del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) il criterio di scelta e' quello dell'anzianita' di informatizzazione e, a parita' di quest'ultima, quello dell'anzianita' di convenzionamento con il SSN;
c) l'anzianita' di informatizzazione di cui alla lettera b), e' quella determinabile in base ai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennita' di informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
d) l'individuazione avviene previa esplicita adesione alla sperimentazione da parte del medico convenzionato.
2-quater. A fronte della espressa specifica richiesta regionale di cui al comma 2-bis, la quale deve specificare la percentuale prescelta del numero dei medici sperimentatori, con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e' stabilito il contributo unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente decreto.».
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
il Ragioniere generale dello Stato
Canzio

p. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Sezione salute:
il capo Dipartimento della qualita'
De Giuli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone