Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 giugno 2009
Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Macerata

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 29 gennaio 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nelle date dell'8 e dell'11 giugno 2009;
Preso atto che non risulta essere stato mai adottato apposito decreto direttoriale per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Macerata;
Considerata la necessita' di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;
Considerati i valori determinati per la limitrofa provincia di Ancona di cui al decreto direttoriale della direzione provinciale del lavoro di Ancona n. 3 del 6 giugno 2008, nonche' gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, riferiti al mese di aprile 2009;

Decreta:
Art. 1.

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione
Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.
Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Macerata.
 
Art. 2.

Lavori in economia e voci non contemplate
Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile e' stabilita nella misura pari a euro 16,966 per ciascuna ora, di cui euro 0,424 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.
In caso di ritardo o mancato inizio delle attivita', rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosita' in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovra' corrispondere euro 8,483 per ciascuna ora.
Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari.
 
Art. 3.

Maggiorazioni e riduzioni
In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 30%.
In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 60%.
In caso di lavoro serale (dalle ore 18 alle 22) la tariffa verra' aumentata del 50%.
In caso di lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6) la tariffa verra' aumentata del 100%.
In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata dell'80%.
In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verra' aumentata del 70%.
In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente la tariffa delle singole operazioni verra' ridotta del 10%.
In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) la tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le parti.
Per le attivita' di insaccatura e legatura la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 40%.
Per le attivita' di paleggiatura e trapalatura la tariffa verra' aumentata del 20%.
Per le attivita' di pesatura su bascule la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 25%.
Per le attivita' di vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 15%.
Per le attivita' di travasatura da sacco a sacco la tariffa verra' aumentata del 30%.
Per le attivita' di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verra' aumentata del 25%.
Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sara' concordata fra le parti.
In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessita' del committente, la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.
 
Art. 4.

Entrata in vigore e pubblicazione
Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 15 giugno 2009.
Il presente decreto direttoriale sara' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Macerata, 11 giugno 2009
Il direttore provinciale: Rausei
 
Allegato

----> Vedere da pag. 36 a pag. 38 <----
 
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