Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 aprile 2009 |
Inclusione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende tra l'altro l'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto; Considerato che, con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione e' stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo art. 24-ter che consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, senza un parere scientifico dettagliato dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le sostanze attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile sull'ambiente in quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1095/2007 medesimo; Considerato che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art. 24-bis, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana ed animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificanti ed ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'art. 24-ter del suddetto regolamento (CE); Considerato che le la Commissione e gli Stati membri hanno riesaminato le relazioni di riesame provvisorie nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dove sono stati approvati sotto forma di relazioni di riesame; Considerato che ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e' tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie di tali sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione con l'inserimento delle sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b).
Decreta: Art. 1.
Iscrizione delle sostanze attive 1. Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto, con la definizione chimica ed alle condizioni ivi previste, sono aggiunte, fino al 31 agosto 2019, alle sostanze riportate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; |
| Art. 2.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase I 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 28 febbraio 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente verificando in particolare che: a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B; b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 agosto 2009, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 agosto 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° settembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 3.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase II 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 agosto 2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 agosto 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 agosto 2015, a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 agosto 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 agosto 2013, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre 2013; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. 5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre 2015; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati. |
| Art. 4.
Rapporto di riesame 1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 5.
Smaltimento scorte 1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010. 2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2011. 3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2014. 4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2016. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 22 aprile 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 11 a pag. 28 <---- |
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