Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 23 giugno 2009
Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/014).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita' europee e successive integrazioni;
Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto,degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»;
Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies-ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto munito di un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»;
Vista la Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28 giugno 2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;
Visto il regolamento (CE) n. 444 del 2009 che modifica il regolamento CE n. 2252/2004;
Riconosciuta la necessita' di definire le istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 giugno 2009;

Decreta:
Art. 1.

Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE 2252/2004, alla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C (2006) 2909 e costituito, come previsto dalla legge 31marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies, da un supporto fisico e da un supporto informatico;
b) per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;
c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;
f) per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto;
g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro.
 
Art. 2.

Norme di riferimento
Trovano applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti», nonche' tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti, il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni, la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909.
 
Art. 3.

Presentazione della domanda per ottenere il passaporto
1. La domanda di rilascio del passaporto e' presentata:
a) in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
c) al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali.
2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonche' di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonche' l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda e' presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali;
4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalita' previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato.
5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della legge n. 1185/1967, verificata l'identita' dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge, acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.
6. Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validita' pari o inferiore a dodici mesi.
7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.
8. I minori di anni 12 sono esenti dalla deposizione delle impronte.
 
Art. 4.

Consegna del passaporto
1. Al momento della consegna al richiedente, l'ufficio verifichera' il funzionamento del chip e la correttezza dei dati contenuti nel passaporto.
2. In caso di impedimento del richiedente il passaporto potra' essere ritirato da persona munita di delega formalizzata mediante autentica della firma dell'interessato, o, se richiesto, spedito al domicilio di quest'ultimo, a sue spese.
 
Art. 5.

Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione
1. Il chip contenuto nel passaporto e' conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il chip e' dotato di capacita' sufficiente e della capacita' di garantire l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati.
3. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualita' e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione C(2006)2009 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 6.

Infrastruttura di sicurezza
1. Per assicurare la integrita' e l'autenticita' dei dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, e' assegnata la funzione di autorita' di certificazione (Country Signing Certification Auhtority - CSCA e Document Signer - DS ) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
2. Per proteggere le impronte digitali sul processore del passaporto elettronico, e' assegnata la funzione di autorita' di Verifica (Country Verify Certification Authority - CVCA) al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
3. Per abilitare i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto per i processi di emissione, e' assegnata la funzione di abilitazione (Document Verifier - DV) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
4. Le infrastrutture a chiave pubblica (PKI), relative ai suddetti punti 1 e 2, sono realizzate dal Sistema di Sicurezza del Circuito di controllo per l'Emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE) collocato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
5. L'SSCE-PE provvede, a tal fine a:
a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CSCA);
b) generare e certificare le coppie di chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal modo l'integrita' e autenticita' (certificato del DS);
c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per la verifica a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CVCA);
d) generare e certificare le coppie di chiavi utilizzate dai sistemi che abilitano i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto, li' dove presenti (certificato del DV);
e) fornire telematicamente all'IPZS, in modalita' sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip;
f) generare e gestire le chiavi ed i certificati utilizzati per la sicurezza della trasmissione delle informazioni.
 
Art. 7.

Banca dati passaporti
1. Su delega del Ministro degli affari esteri e' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip.
2. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati e' il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento e' l'unita' del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno presso cui e' istituita la banca dati.
3. I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorita' competenti al rilascio del passaporto, alla banca dati, per la registrazione.
Le medesime autorita' aggiornano la banca dati in ordine ad eventuali provvedimenti di ritiro o di sospensione della validita' del passaporto.
4. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati esclusivamente:
a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip;
b) le generalita' e la fotografia dell'interessato;
c) le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto;
d) le informazioni relative ai provvedimenti di sospensione di validita dello stesso.
5. Le impronte digitali e i dati da essi derivati non sono registrate nella banca dati.
Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto.
6. La banca dati e' consultabile per via telematica dal personale espressamente autorizzato del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalita' di cui al comma 1.
 
Art. 8.

Accertamenti istruttori
1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per effettuare gli accertamenti istruttori per il rilascio e disporre degli elementi per motivarne il rifiuto.
2. L'acquisizione dei dati e' effettuata anche nel rispetto delle modalita' tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.
 
Art. 9.

Aggiornamenti tecnici
1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonche' per ulteriori procedure relative all'acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvedera' con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 11.

E' abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico».
Roma, 23 giugno 2009
Il Ministro : Frattini
 
Allegato A

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