Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 febbraio 2009 |
Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione, relativamente all'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il Regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, del 28 guigno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 470/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 relativo all'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie; Visto il Programma nazionale di sostegno, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 20 del 26 gennaio 2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcol per usi commestibili»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2008, sotto la condizione della modifica della previsione dell'obbligo del conferimento totale delle uve ad un unico soggetto; Considerato che il citato regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 non prevede l'obbligo del conferimento totale; Preso atto delle valutazioni delle organizzazioni di categoria;
Decreta: Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 7 gennaio 2009. citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 3, quinto trattino, sono soppresse le parole: «ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01; b) all'art. 2. comma 1, sono soppresse le parole «ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE)1282/01»; c) all'art. 2, comma 2, sono soppresse le parole: «Per le cantine cooperative o le associazioni gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nei modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista all'art. 2 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1282/2001»; d) all'art. 8, il comma 5 e sostituito dal seguente: «5. Tutti i termini indicati nei presente decreto sono perentori. Per la campagna 2008/2009, tutti i termini indicati sono fissati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.». |
| Art. 2.
1. Il presente deceto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2009 Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 247 |
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