Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 giugno 2009 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Torgiano». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle ondicazioni geografiche tipiche dei vini, istiutito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, presentata per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»; Visto il parere favorevole della regione Umbria in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 6 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» in conformita' al parere espresso dal citato Comitato; Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta: Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Torgiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Torgiano», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici gia' iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002. |
| Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Torgiano», e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato A
----> Vedere a pag. 40 <----
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «TORGIANO»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Torgiano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 1) Bianco di Torgiano; 2) Rosso di Torgiano; 3) Rosato di Torgiano; 4) Merlot di Torgiano; 5) Chardonnay di Torgiano; 6) Pinot grigio di Torgiano; 7) Riesling italico di Torgiano; 8) Cabernet Sauvignon di Torgiano; 9) Pinot nero di Torgiano; 10) Torgiano Spumante; 11) Torgiano Vendemmia Tardiva; 12) Torgiano Vin Santo.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, cosi' come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 50%. Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano Sangiovese: dal 50% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%. Merlot di Torgiano Merlot: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Chardonnay di Torgiano Chardonnay: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Pinot grigio di Torgiano Pinot grigio: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Riesling italico di Torgiano Riesling bianco: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Cabernet Sauvignon di Torgiano Cabernet Sauvignon: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Pinot nero di Torgiano Pinot nero: dall' 85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Torgiano Spumante Chardonnay: fino al 50%; Pinot nero: fino al 50%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Torgiano Vendemmia Tardiva Chardonnay minimo il 50% Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%. Torgiano Vin Santo Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Forgiano» devono essere prodotte esclusivamente nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata: - Bianco di Torgiano; - Rosso di Torgiano; - Rosato di Torgiano; - Merlot di Torgiano; - Chardonnay di Torgiano; - Pinot grigio di Torgiano; - Riesling italico di Torgiano; - Cabernet Sauvignon di Torgiano; - Pinot nero di Torgiano; - Torgiano Spumante; - Torgiano Vendemmia Tardiva; - Torgiano Vin Santo, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia, cosi' come delimitato nel precedente art. 3. Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» non deve essere superiore a: ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano; ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano; ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano; ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano; ton 10,0 a ettaro per i vini: Torgiano Spumante, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di Torgiano, Chardonnay di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano, Pinot grigio di Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%. La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca, verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso. Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra indicata per i vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati: «Torgiano» Spumante: 10,50%; «Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00%; «Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50%. «Torgiano» vendemmia tardiva: 14,00%. «Torgiano» Vin Santo: 12,00%. La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.
Art. 5.
Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia. Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia. Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano»" e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%. La tipologia Torgiano Vin Santo deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; e' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%. La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Torgiano Vin Santo deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacita' non superiore a litri 400; l'invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacita' non superiore a litri 400.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) Bianco di Torgiano: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: vinoso, floreale, gradevole; - sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; b) Rosso di Torgiano: - colore: rosso rubino; - odore: vinoso, delicato; - sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo; - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,0 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; c) Rosato di Torgiano: - colore: rosa salmone tenue; - odore: fruttato; - sapore: asciutto, fresco, vivace; - estratto non riduttore minimo: 17,0 g/1; - acidita' totale minima: 4 5, g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; d) Chardonnay di Torgiano: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole; - sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; e) Pinot grigio di Torgiano: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; - odore: delicato, fine e fruttato; - sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso; - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; f) Riesling italico di Torgiano: - colore: paglierino piu' o meno intenso; - odore: delicato; - sapore: gradevolmente acidulo, fruttato; - estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; g) Cabernet Sauvignon di Torgiano: - colore: rosso, granato; - odore: intenso, persistente, tipico del vitigno; - sapore: asciutto con retrogusto caratteristico; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1 - acidita' totale minima: 4,0 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; h) Pinot nero di Torgiano: - colore: rosso granato tendente al porpora; - odore: pieno, persistente, tipico del vitigno; - sapore: asciutto di corpo; - estratto non riduttore minimo: 19,0 g/1 - acidita' totale minima: 4,0 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; i) Torgiano Spumante: - perlage: fine e persistente; - colore: paglierino piu' o meno intenso; - odore: leggero e piacevolmente fruttato; - sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; - acidita' totale minima: 5,0 g/1; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; j) Merlot di Torgiano: - colore: rosso rubino con riflessi violacei; - odore: vinoso tipico del vitigno; - sapore: morbido, aromatico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l - acidita' totale minima: 4,0 g/1; k) Torgiano Vendemmia Tardiva: - colore:giallo paglierino intenso,fino all'ambrato; - odore: delicato, intenso, talvolta aromatico; - sapore: armonico,vellutato e amabile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui almeno 11,50% svolto; - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,5 g/1; - residuo zuccherino minimo: 25 g/1; l) Torgiano Vin Santo: - colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso; - odore: intenso, etereo caratteristico; - sapore: morbido, armonico di buona alcolicita'; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno 14,00% svolto; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1; - acidita' totale minima: 4,0 g/1; - acidita' volatile massima: 1,5 g/1. I vini della tipologia Torgiano Vin Santo possono essere immessi al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», selezionato», «vecchio» e simili o similari. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita'; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», puo' essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempre che, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale e' facoltativa, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini. I recipienti devono essere chiusi con tappo raso bocca. In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacita' previste dal presente disciplinare di produzione. Nel caso di chiusura con tappo a vite, la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza. Per le tipologie Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva sono ammesse chiusure con tappo a «T». |
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