Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 febbraio 2009
Inclusione della sostanza attiva diuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/91/CE del 29 settembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva diuron;
Visto che la sostanza attiva diuron e' stata in precedenza oggetto della decisione della Commissione 2007/417/CE del 13 giugno 2007, che prevedeva la non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, attuata con decreto dirigenziale 7 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2007);
Visto l'art. 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE con la quale il notificante ha ripresentato una nuova domanda alla Danimarca, quale Stato membro relatore al fine dell'inclusione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto che il rapporto del riesame e' stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali sotto forma di rapporto di riesame della Commissione dove sono stati presi in considerazione i problemi per i quali inizialmente la sostanza attiva non era stata iscritta con la decisione sopra citata e che riguarda principalmente l'esposizione dell'operatore, rischi per le acque sotterranee e rischi per uccelli e mammiferi;
Considerato che i dati supplementari presentati e valutati permettono di eliminare le preoccupazioni specifiche che ne hanno determinato la decisione di non inclusione e non richiedono un parere da parte dell'Autorita' alimentare per la sicurezza alimentare (EFSA);
Considerato che sulla base dei dati supplementari valutati e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diurno soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/91/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva diuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:
Art. 1.

1. La sostanza attiva e' iscritta, fino al 30 settembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diuron dovranno presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.

1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 26 febbraio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 274
 
Allegato

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