Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2009
Regolamentazione del gioco Enalotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90, lettere a), b), e c), dispone, tra l'altro, la revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;
Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;
Dispone:

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come «SuperEnalotto». Nell'ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il medesimo gioco.
 
Art. 2.

Definizioni
1. Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi gia' oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.
 
Art. 3.

Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi
1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.
2. I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi' indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all'art. 5, comma 2, che siano in corso di validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
a) una combinazione di 6 numeri;
b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;
c) un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».
La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilita' di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.
Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
5. Le categorie di premi sono 5:
a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) piu' il numero complementare di cui al comma 3, lettera b);
c) alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).
6. Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.
7. Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilita' di recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.
8. Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile ne' tempestivamente recuperabile, si da' luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.
 
Art. 4.

Costo del gioco, montepremi e vincite
1. Una combinazione di gioco e' costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
2. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a due combinazioni di gioco.
3. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e' costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
4. Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.
La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'art. 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
5. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, il relativo montepremi:
a) per il 50% del suo valore andra' a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
b) per il restante 50% verra' destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione e' accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
8. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.
9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi puo' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
10. Con appositi provvedimenti puo' essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o piu' delle cinque categorie di premi di cui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie di premi speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita per l'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali ed opere dell'ingegno di proprieta' o nella disponibilita' dell'Amministrazione medesima, relativamente all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
 
Art. 5.

Modalita' di gioco
1. La giocata puo' essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalita':
a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
e) tramite computer collocato all'interno del punto di vendita e collegato direttamente al terminale di gioco;
f) per via telematica, con le modalita' previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.
Il giocatore puo' altresi' acquistare giocate gia' convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale e' tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.
2. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalita' comunicate preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.
3. AAMS, su proposta del Concessionario, puo' autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o piu' concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
 
Art. 6.

Raccolta del gioco all'estero
1. L'eventuale raccolta all'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potra' effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.
 
Art. 7.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicita' alla
disciplina del gioco
1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
b) i codici di controllo;
c) il numero che contraddistingue il concorso;
d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
e) il codice identificativo del punto di vendita;
f) il codice identificativo del terminale di gioco;
g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
h) il numero progressivo della giocata;
i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
j) il logo del gioco;
k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore e' tenuto a controllarla e, in caso di difformita' dei dati su essa riportati rispetto alla sua volonta', comunque espressa, ha la facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non puo' essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;
b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
c) i modelli delle ricevute di gioco.
5. Sono parte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:
a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
b) le ricevute di gioco.
Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
6. Il Concessionario e' tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalita', a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita.
7. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
 
Art. 8.

Giocate sistemistiche e a caratura
1. Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.
2. Per «giocata a caratura» si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
3. Il costo di ciascuna cedola di caratura e' determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura e' proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso puo' essere inferiore ad euro 5.
4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilita' dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
5. Le giocate a «caratura speciale» sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilita'. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.
6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalita' stabilite da apposito provvedimento.
7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
 
Art. 9.

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo
del gioco
1. E' istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attivita':
a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'art. 10, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;
b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:
- alla combinazione vincente,
- all'ammontare complessivo del montepremi,
- all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,
- al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita;
d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c);
e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma1;
f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalita' previsti dall'art. 18.
2. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e' composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed e' regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango piu' elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il piu' anziano di essi, in relazione all'eta' anagrafica.
3. Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella corrispondente a ex Direttore (C2).
4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresi' il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o piu' rappresentanti del Concessionario.
5. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:
a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;
b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.
6. Il Concessionario e' comunque responsabile degli esiti dell'attivita' della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.
7. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
8. E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione, nonche' di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del Concessionario.
9. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
 
Art. 10.

Determinazione delle giocate vincenti
1. AAMS stabilisce:
a) la data, l'ora e le modalita' di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonche' le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;
b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
2. Per ciascun concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresi' a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.
3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'art. 3, nel formato, con le modalita' e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unita', anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonche' la leggibilita' ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.
5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu' armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e' in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco da' il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma 1.
7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'art. 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
a) constata l'integrita' degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;
b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;
b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza:
- delle combinazioni vincenti,
- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,
- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all'art. 4, comma 6, lettera b);
c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plico potra' essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2.
9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonche' un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.
11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attivita' della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonche' inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
 
Art. 11.

Archivio del gioco
1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.
2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo' disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.
3. In caso di impossibilita' di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalita' e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilita' dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilita' di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.
 
Art. 12.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco
1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:
a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;
b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti, prima dell'apertura delle operazioni di cui all'art. 10, relative al concorso successivo.
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresi' pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto a), entro due giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet e' reso disponibile, altresi', un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.
3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresi' appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
 
Art. 13.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi
1. La raccolta delle giocate dell'Enalotto e' effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricati della raccolta del gioco con le modalita' stabilite da AAMS e lo comunica all'Amministrazione, curandone puntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facolta' di richiedere, ed il Concessionario l'obbligo di fornire entro dieci giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.
2. Il punto di vendita e' tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.
Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilita', sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
3. Per la commercializzazione del gioco e' riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
4. Il compenso del Concessionario e' calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
 
Art. 14.

Rendicontazione
1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello e' proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
c) compenso del Concessionario;
d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;
f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
Su indicazione di AAMS il Concessionario e' tenuto a produrre ulteriori rendiconti.
2. Il Concessionario del gioco e' tenuto, altresi', al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalita' da essa prescritte, nonche' a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 15.

Versamenti all'erario
1. Il Concessionario e' sempre responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' punti di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.
2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalita' stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.
In caso di ritardato versamento si applicano penalita' ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sono conferiti nella misura e con le modalita' previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
 
Art. 16.

Giocate in abbonamento
1. Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento medesimo.
Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.
 
Art. 17.

Pagamento delle vincite
1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilita' del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale e' stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.
L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) e' esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
b) nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;
c) nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.
Il pagamento dei premi si effettua con le modalita' proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti e' di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.
5. Il pagamento dei premi si effettua:
a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro trentuno giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite e' corrisposto dopo la definizione dei medesimi.
6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalita' della riscossione sono da intendersi riferiti, non gia' a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.
7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
8. Il Concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 18, nonche' alle azioni esperite in sede giurisdizionale;
d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
Le ricevute non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalita' stabilite con provvedimento di AAMS.
9. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilita', a disposizione dell'Autorita' competente.
 
Art. 18.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
1. Il giocatore puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro sessanta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il Concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E' facolta' della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita.
4. Per i reclami la Commissione di cui all'art. 9 e' tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonche' nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilita' di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato gia' calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
8. E' facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. E' fatta salva per il Concessionario la facolta' di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.
 
Art. 19.

Univocita' delle fonti e cessazioni.
1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.
2. Una volta espletate tutte le attivita' relative al rapporto concessorio ed alla disciplina del gioco Enalotto vigenti fino al momento in cui avra' efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del Concessionario, aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei dati ufficiali, la verifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonche' il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.
 
Art. 20.

Efficacia
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19, dalla piena operativita' della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 345
 
----> Vedere da pag. 10 a pag. 26 <----
 
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