Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 maggio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Sprenger Ulrike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Sprenger Ulrike, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito il giorno 16 luglio 2002 presso lo «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» - Istituto Professionale Yoni specializzato in cultura olistica del benessere - di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n.309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta:
Art. 1.
Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» conseguito il giorno 16 luglio 2002 presso lo «Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur» - Istituto Professionale Yoni specializzato in cultura olistica del benessere - di Innsbruck (Austria), dalla signora Sprenger Ulrike nata a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 2 marzo 1976, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2009 Il direttore generale: Leonardi |
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