Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2009
Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera Le Conte);
Vista la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunita';
Vista la decisione della Commissione 2006/564/CE dell'11 agosto 2006 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Vista la raccomandazione della Commissione 2006/565/CE dell'11 agosto 2006, relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l'ulteriore propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree della Comunita' in cui e' confermata la sua presenza;
Vista la decisione della Commissione 2008/644/CE del 25 luglio 2008 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunita' di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle decisioni della Commissione 2006/564/CE e 2008/644/CE, nonche' di abrogare il decreto ministeriale 21 agosto 2001;
Considerato che i risultati dei controlli ufficiali hanno confermato per piu' di due anni consecutivi la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto e nella provincia autonoma di Trento;
Considerato che i programmi di eradicazione e di contenimento realizzati dalle regioni infestate, in applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001, hanno dimostrato che l'organismo non puo' piu' essere eradicato da alcune aree del territorio nazionale;
Considerati gli esiti dei monitoraggi annuali effettuati dai servizi fitosanitari regionali al fine di accertare la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nell'ambito dei territori di competenza;
Considerato che nei piu' importanti comprensori maidicoli italiani, per ragioni socio-economiche e di tecnica agronomica, la pratica della monosuccessione del mais e' storicamente diffusa;
Considerato opportuno dare applicazione ai programmi di contenimento previsti dalla raccomandazione 2006/565/CE;
Considerata l'elevata efficacia dell'interruzione della pratica della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
Decreta:

Art. 1.

Scopo generale
1. La lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso denominato «l'organismo») e' obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi del parassita sul territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attivita' di produzione del mais in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
 
Art. 2.

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «zona indenne»: il territorio dove non e' stata riscontrata la presenza dell'organismo, o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
b) «focolaio»: la zona che circonda il sito di produzione in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza dell'organismo, avente il raggio di almeno un chilometro;
c) «zona infestata»: il territorio dove per piu' di due anni consecutivi e' stata confermata la presenza dell'organismo e la cui diffusione e' tale da renderne tecnicamente non piu' possibile l'eradizione;
d) «zona di contenimento»: il territorio che si estende per almeno dieci chilometri all'interno della zona infestata e per almeno trenta chilometri nella zona indenne;
e) «zona tampone»: il territorio che circonda la zona focolaio per almeno cinque chilometri di larghezza.
 
Art. 3.

Monitoraggi ufficiali
1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza dell'organismo allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. In funzione dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali delimitano le zone focolaio, infestate, di contenimento e tampone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.
3. L'esatta delimitazione delle zone di cui al comma 2 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonche' del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.
4. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo e' stato inizialmente catturato nella zona focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.
5. Se non sono piu' effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si e' verificata una cattura, le relative zone delimitate sono abolite e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.
6. I Servizi fitosanitari regionali informano il Servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al comma 2, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.
7. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005, e' fatto obbligo a chiunque di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la presunta presenza dell'organismo nelle aree precedentemente indenni.
 
Art. 4.

Misure fitosanitarie nelle zone delimitate
1. I Servizi fitosanitari regionali, mediante l'impiego di adeguate trappole a feromoni da disporre a reticolo e da controllare regolarmente, controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo e il numero di trappole, nonche' la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche delle zone delimitate.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona focolaio:
a) non vengano trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;
b) la terra dei campi di mais che si trovano nella zona del focolaio non possa essere trasportata al di fuori della zona in questione;
c) il mais non sia raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;
d) nei campi di mais sia attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il mais e' coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non e' coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si e' verificata una cattura;
e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, venga effettuato un adeguato trattamento dei campi di mais nell'anno in cui l'organismo e' stato rilevato e in quello successivo;
f) le macchine agricole utilizzate nei campi di mais vengano ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;
g) le piante spontanee di mais siano rimosse dai campi non coltivati a mais.
3. Quando i risultati dei controlli di cui al comma 1 confermano la presenza nella zona del focolaio di non piu' di due esemplari dell'organismo di cui si e' accertato che sono stati introdotti nell'anno del primo ritrovamento, le misure di cui al comma 2, lett. a), possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia rinvenuto in quell'anno. In tal caso i controlli di cui al comma 1 sono intensificati nella zona tampone.
4. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona tampone sia almeno:
a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il mais e' coltivato una sola volta; oppure
b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di mais contro l'organismo, nell'anno in cui questo e' stato rilevato e in quello successivo.
5. I Servizi fitosanitari regionali riesaminano ed eventualmente aggiornano il perimetro delle zone delimitate in funzione dei risultati dei controlli previsti al comma 1, condotti per almeno due anni consecutivi, per quanto riguarda la presenza o l'assenza dell'organismo.
 
Art. 5.

Misure fitosanitarie in prossimita' degli aeroporti
1. I Servizi fitosanitari regionali, nei campi di mais situati in zone esenti dall'organismo e ricadenti in un raggio di almeno 2.500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all'interno di un aeroporto dove e' dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo e' elevato, adottano le seguenti misure:
- rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure
- effettuazione di un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.
 
Art. 6.

Misure fitosanitarie nella zona infestata
1. Al fine di limitare la propagazione dell'organismo e garantire una produzione sostenibile del mais nella zona infestata, ad esclusione della zona di contenimento, i Servizi fitosanitari regionali adottano almeno le seguenti azioni:
a) divulgazione delle conoscenze sulla biologia dell'organismo e sui criteri di lotta e di controllo;
b) stima delle popolazioni dell'organismo;
c) al superamento di soglie di intervento definite sulla base delle specificita' locali, prescrizione di misure efficaci specifiche per i territori produttivi, al fine di ridurre i livelli delle popolazioni dell'organismo, quali:
- la rotazione delle colture;
- la semina ritardata;
- il trattamento insetticida contro gli adulti.
 
Art. 7.

Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento
1. Nelle zone di contenimento i Servizi fitosanitari regionali organizzano annualmente un «programma di contenimento» per limitare la propagazione dell'organismo dalle zone infestate alle aree indenni dall'organismo.
2. I programmi di contenimento di cui al comma precedente prevedono che nei campi di mais:
a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure
b) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di diabrotica, oppure
c) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.
3. Nella parte non infestata della zona di contenimento i Servizi fitosanitari regionali effettuano un intensivo monitoraggio territoriale, tramite adeguate trappole a feromoni e tenendo conto delle condizioni locali e delle caratteristiche della zona di contenimento, per verificare la presenza dell'organismo.
 
Art. 8.

Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove e' presente l'organismo.
2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.
 
Art. 9.

Sanzioni
1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi del presente decreto, e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 10.

Trasmissione informazioni
1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Servizio fitosanitario centrale informazioni relative:
- alle aree delimitate di cui all'art. 2 e alle loro eventuali modifiche;
- ai periodi stabiliti e alle relative giustificazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e c);
- al trattamento attuato, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) e al comma 4, lettera b);
- ai programmi di contenimento di cui all'art. 7, comma 1, e alle loro eventuali modifiche.
 
Art. 11.

Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 21 agosto 2001, recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), citato nelle premesse, e' abrogato.
2. Il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nella Comunita', citato nelle premesse, e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 389
 
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