Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
DECRETO RETTORALE 12 giugno 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. n. 0020723 del 19 dicembre 2007, e in particolare gli articoli 6, 8, 54 e 55;
Vista la delibera del 6 aprile 2009 con cui il Senato accademico ha approvato la modifica degli articoli 8, 9, 12, 14, 18, 22, 24, 49, 51 e 61 dello statuto;
Viste le note con cui il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato senza rilievi di legittimita' o di merito le modifiche apportate ai suddetti articoli;
Decreta:
Art. I.
Emanazione

Sono emanate le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca di seguito elencate:
a) l'aggettivo «solari» e' abrogato nelle seguenti disposizioni: comma 4 dell'art. 8, comma 8 dell'art. 9, comma 6 dell'art. 12, comma 3 dell'art. 14, comma 4 dell'art. 18, comma 4 dell'art. 22 e comma 10 dell'art. 24;
b) l'art. 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Candidatura obbligatoria). - 1. Negli organi elettivi dell'Universita' di cui al capo II, e nella Consulta del personale tecnico-amministrativo l'elettorato passivo e' attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal regolamento generale d'ateneo.»;
c) l'art. 51 e' sostituito dal seguente:
«Art. 51 (Cessazione anticipata del mandato). - 1. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di rettore, di preside di facolta', di direttore di Dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, si provvede per il rettore all'indizione delle elezioni entro trenta giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi sessanta giorni; per il preside di facolta', il direttore di Dipartimento e il direttore di scuola di specializzazione all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni.
Nelle more della sostituzione le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del subentrante sono svolte dal relativo decano.
2. In caso di cessazione anticipata dovuta a dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, i componenti eletti negli organi collegiali, sono sostituiti con elezioni suppletive.
3. Per gli organi e le rappresentanze eletti dagli studenti, il ricorso alle elezioni suppletive e' comunque subordinato all'esaurimento delle graduatorie relative agli stessi.
4. I regolamenti d'Ateneo possono determinare i casi in cui i componenti che cessano in anticipo da uno degli organi elettivi disciplinati dal capo III, si sostituiscono esclusivamente attingendo alle graduatorie del medesimo.
5. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture autonome dell'Universita', e quelle che regolano la cessazione anticipata delle rappresentanze dell'Ateneo negli organi previsti dalla normativa vigente, e in quelli degli organismi che l'Universita' puo' istituire ai sensi della stessa normativa anche in concorso con altri enti.
6. Nelle more delle sostituzioni compiute ai sensi dei commi precedenti, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo.
7. Non si procede ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi del mandato ordinario degli organi collegiali.»;
d) l'art. 61 e' abrogato;
e) lo Statuto e' integrato con la seguente norma transitoria non inserita nello stesso:
«Gli studenti che all'entrata in vigore delle modifiche apportate agli articoli 8, 9, 12, 18, 22 e 24, siano componenti degli organi disciplinati dagli stessi articoli, restano in carica fino alla nomina dei successori designati con la prossima tornata delle elezioni generali degli studenti.».
 
Art. II.
Testo consolidato

Le modifiche di cui alla lettera a) dell'art. I, sono consolidate all'interno del testo dello statuto come di seguito riportato:
(Omissis).
Art. 8.

Senato accademico

1-3. (Omissis).
4. I componenti eletti del Senato accademico restano in carica tre anni accademici, a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni.
5-6. (Omissis).
Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1-7. (Omissis).
8. I componenti eletti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni.
9. (Omissis).
(Omissis).
Art. 12.

Consiglio degli studenti

1-5. (Omissis).
6. Il Consiglio resta in carica due anni.
7. (Omissis).
(Omissis).
Art. 14.

Nucleo di valutazione

1-2. (Omissis).
3. Il Nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni. (Omissis)
4-6. (Omissis).
(Omissis).
Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

1-3. (Omissis).
4. Il Comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche, che restano in carica due anni. (Omissis).
5-7. (Omissis).
(Omissis).
Art. 22.

Consiglio di facolta'

1-3. (Omissis).
4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio. (Omissis).
5-7. (Omissis).
(Omissis).
Art. 24.

Consiglio di coordinamento didattico

1-9. (Omissis).
10. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al Consiglio, sono eletti per due anni in numero pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. (Omissis).
11-14. (Omissis).
(Omissis).
 
Art. III.
Pubblicazione

Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 12 giugno 2009

Il rettore: Fontanesi
 
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