Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0089)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma 4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;
Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;
Visto il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni
autonome
1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andra' condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 64, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in
tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal
presente comma, gia' a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti
locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di
ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e
gli enti locali competenti non adempiano alla predetta
diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina
un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da
tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti
locali.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 117 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
…Omissis…».
«Art. 117. - La potesta' egislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'.»:
«Art. 4 (Insegnante unico nella scuola primaria). - 1.
Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo
articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche della scuola primaria costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle
famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il
trattamento economico dovuto all'insegnante unico della
scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive
rispetto all'orario dell'obbligo di insegnamento stabilito
dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferme restando le
attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede
alla verifica degli specifici effetti finanziari
determinati dall'applicazione del comma 1, del presente
articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito
della predetta verifica, per le finalita' di cui alla
sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente
articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in
via transitoria, a valere sulle risorse del fondo
d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare
con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del
comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti
all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le
finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo
entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010,
relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.».
- Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente
«Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
77.
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, recante «Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n.
51, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:
«Art. 25 (Insegnamento dell'inglese, della seconda
lingua comunitaria e della tecnologia). - 1. Al fine di
raccordare le competenze nella lingua inglese, nella
seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita
dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei
percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, cosi'
come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i
livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria,
dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio,
dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, e'
evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto legislativo
n. 59 del 2004;
b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo
10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate
all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate
all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente,
l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed
opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto
articolo 10, e' ridotto di un corrispondente numero di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi
specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola
primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di
apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado,
contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da
quelle contenute nell'allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunita' di
conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese
analogo a quello della lingua italiana e' data facolta',
nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che
ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento
della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla
seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al
primo anno della scuola secondaria di primo grado e si
intende confermata per l'intero corso della scuola
secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del
secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di
apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli
studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo
l'allegato D-bis al presente decreto.
3. Resta ferma la possibilita', per gli studenti di cui
al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria nell'ambito delle attivita' ed
insegnamenti facoltativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 622 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di
concorsi per ricercatori universitari» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250.
- Per il testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», vedere le note al titolo.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2007, n. 202.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31
luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni
per il curricolo.» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 2007, n. 228, supplemento ordinario n.
198.
Nota all'art. 1:
- Per il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53,
concernente «Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale», si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.»,
vedere le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53.» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento
ordinario».
- Per il testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari» si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Indicazioni per il curricolo», si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.
Definizioni degli organici
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
a) alla previsione dell'entita' e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
b) al grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;
c) alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realta';
d) all'articolazione dell'offerta formativa;
e) alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011;
f) alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attivita' contenute nei curricoli delle singole istituzioni.
4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.
5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonche' alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente disposizione, al fine di garantire la continuita' del servizio, resta efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 630 e 634
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita'
pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per
quelle modalita' che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo
lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero
della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente
che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge.
L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, e' abrogato.».
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a
633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1985, n. 85.



 
Art. 3.
Costituzione delle classi iniziali di ciclo
1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.
2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4. Disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi e
costituzione delle classi in organico di fatto

1. Al fine di dare stabilita' alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.
2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e universita'.», si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e universita'»:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», si veda nelle note al titolo.



 
Art. 5.
Classi con alunni in situazione di disabilita'
1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalita' di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuita' del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita' sono costituite, di norma, con non piu' di 20 alunni, purche' sia esplicitata e motivata la necessita' di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche' il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.



Nota all'art. 5:
- Per il testo della legge 25 marzo 1985, n. 121,
recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»
si veda nelle note all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», si veda nelle note al titolo.
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche» si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e universita'» si veda
nelle note all'articolo 4.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6
agosto 1999, n. 201, recante «Riconduzione ad ordinamento
dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola
media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo
11, comma 9» e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6
ottobre 1999, n. 235.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 9 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»:
«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi
a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999,
sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico
insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento
obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le
tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre
provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe
di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno
prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella
scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere
dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su
tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno
scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A
tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente
legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo
l'espletamento della sessione riservata di cui al
successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale
nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e' subordinata al superamento della sessione
riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da
indire per la nuova classe di concorso ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga
a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b)».



 
Art. 6.
Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura
1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.
2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative piu' idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico.
3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.».



 
Art. 7.
Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti
1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita'
pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per
quelle modalita' che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo
lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero
della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente
che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge.
L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme
generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53» e' il seguente:
«Art .6 (Iscrizioni). - 1. Sono iscritti al primo anno
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di eta' entro il 31 agosto dell'anno di
riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola
primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento.».
«Art. 12 (Scuola dell'infanzia). - 1. Nell'anno
scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola
dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche
alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e
modalita' organizzative, le bambine e i bambini che
compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con la disponibilita' dei posti, la
recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi
e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli
obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'.
…Omissis…».



 
Art. 8.
Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate
1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficolta' di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.
 
Art. 9.
Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunita' educative offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unita' per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilita'. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.
 
Art. 10.
Disposizioni relative alla scuola primaria
1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu' di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con le modalita' previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attivita' di tempo pieno, il numero complessivo delle classi e' determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettivita' di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.
5. L'insegnamento della lingua inglese e' affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalita' definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 e' effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.
7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.
 
Art. 11.
Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreche' il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unita'. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.
3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere piu' di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.
 
Art. 12.
Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado
1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attivita' in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.
3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attivita' di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettivita' di posti/alunno delle classi da formare, e' rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
 
Art. 13.
Corsi ad indirizzo musicale
1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
 
Art. 14.
Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado e' impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilita' di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e' introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, e' rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.
2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarieta'.
 
Art. 15. Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in
situazioni di particolare isolamento
1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneita' o di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l'attivita' didattica e' organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica e' costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.
 
Art. 16. Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) domande di iscrizione presentate;
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unita'. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, e' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purche' le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unita'.
 
Art. 17.

Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II
grado.

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16.
2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita' didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano almeno 10 alunni.
 
Art. 18. Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
 
Art. 19. Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella
scuola secondaria di I e II grado
1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali e' effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilita'.
3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
 
Art. 20.
Personale educativo
1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonche' delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali e' determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonche' al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.
3. Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri:
a) in presenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno quaranta convittori: cinque posti;
2) con almeno quaranta convittrici: cinque posti;
3) per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici: un posto;
4) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto;
5) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici: sei posti;
6) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici e' aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;
b) in assenza di convittori e/o convittrici:
1) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;
2) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.
4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1). Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1), la dotazione organica e' costituita esclusivamente da un'unita' di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festivita' scolastiche.
 
Art. 21.
Scuole in lingua slovena
1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
 
Art. 22.
Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresi', all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.
 
Art. 23.
Utilizzo del personale
1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso e' utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarita' e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.
2. Il medesimo personale, in via subordinata, e' utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale e' in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilita' professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneita' per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresi', al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.
3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilita', una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalita', si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di eta' e di compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
 
Art. 24.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogati :
a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
d) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
e) i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
f) il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
g) l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131;
h) l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
 
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122
 
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