Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Aldolfo Urso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosi' come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio del Ministri, nella riunione del 26 giugno 2009, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Adolfo Urso, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. dott. Adolfo Urso e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 92
 
Allegato
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on.le dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on.le Adolfo Urso e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on. Adolfo Urso una specifica delega di funzioni ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione ad aree di competenza di specifiche strutture organizzative del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on.le Adolfo Urso e' delegata, fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, l'area di competenza dell'internazionalizzazione, nell'ambito del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, con le Direzioni generali che curano la politica commerciale internazionale, le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
2. Il Ministro puo' delegare singoli atti in materie non comprese nella presente delega.

Art. 2.

l. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on.le Adolfo Urso e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti.
2. Sono delegate altresi', previo assenso del Ministro:
- relativamente agli enti vigilati, l'approvazione del bilancio preventivo, del programma di attivita', dell'assetto organizzativo e dell'eventuale riforma;
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

Art. 3.

l. Al Vice Ministro allo sviluppo economico on.le Adolfo Urso, sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed alle Autorita' indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti e l'adozione dei provvedimenti di competenza nella procedura di nomina dagli addetti commerciali; le interrogazioni a risposta scritta, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonche' gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
2. Sono altresi' delegate la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonche' i rapporti con le regioni e le autonomie locali.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le competenze in ordine ai Fondi finanziari a favore di soggetti terzi, che comportano la previa acquisizione del parere delle Camere sui criteri di ripartizione e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) con le modalita' di cui al coma 2, e), g) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita' piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvedera', qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.
3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di gabinetto, il quale indichera' i criteri di informazione sull'attivita' svolta.
Roma, 26 giugno 2009
Il Ministro : Scajola
 
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