Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio del 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Sabina»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 510 della Commissione del 16 giugno 2009, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Sabina», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Sabina», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 510 del 16 giugno 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Sabina», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 19 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SABINA» A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.
2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina,Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone.
In provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea, che partendo dal punto piu' a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto piu' a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il piu' a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.m.l. da cui giunge, in direzione sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita' Caprareccia del comune di San Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova); segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine del Comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la S.S. Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei Comuni di Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 3-bis.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'art. 6-bis, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ciascuna fase i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, trasformatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti di olive, dei quantitivi prodotti di olio e dei quantitativi confezionati ed etichettati, e' garantita la tracciabilita prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; e' consentita l'irrigazione.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre-31 gennaio di ogni campagna olivicola.
Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente Art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25% in peso.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo - verde con sfumature oro. odore: di fruttato;
sapore: fruttato , vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;
panel test: mediana del fruttato > 0 e mediana del difetto = 0;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi <= 14 MeqO2 /kg.;
acido oleico minimo 68%.
Art. 6-bis.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 10/2006.
Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'Art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'Art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
E' fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SABINA DOP

Oppure

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SABINA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Inoltre dovra' essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.
 
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