Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2009 |
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3785). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo; Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009 e n. 3770/2009; Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3770/2009, che autorizza la proroga della durata della fase 1 di avviamento delle linee del termovalorizzatore di Acerra, cosi' come definita nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale», adottato con il sopra citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario, nel rispetto della tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e cio' allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si' da verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera in condizioni di combustione continua dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Vista la nota in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella quale si evidenziano talune situazioni di «fuori servizio» verificatesi nel corso della fase di avviamento dell'impianto e causate da alcune disfunzioni di carattere elettromeccanico che, pur insuscettibili di determinare effetti in ambito ambientale, igienico-sanitario ovvero della salute dei lavoratori, riguardo ai livelli delle emissioni dell'impianto, hanno, tuttavia, pregiudicato il «funzionamento in continuo» del termovalorizzatore, non consentendo il compiuto espletamento delle previste operazioni di messa a punto e taratura delle singole componenti elettromeccaniche dell'impianto in rassegna; Vista, in particolare, la citata nota in data 24 giugno 2009, redatta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in cui si valuta urgente ed indifferibile il compimento di una serie di interventi da operarsi sull'impianto, volti ad ottimizzarne la funzionalita', assicurandone, parimenti, l'indispensabile continuita' di esercizio e di funzionamento, propedeutica alle successive fasi previste negli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania; Tenuto conto che, sulla base dei riscontri effettuati dalla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, si sono potute condividere le valutazioni operate dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di addivenire, con l'occorrente tempestivita', alla messa a punto dell'impianto, in termini coerenti con quanto disposto nei citati elaborati tecnici «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria e della salute dei lavoratori; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Dispone: Art. 1.
1. Allo scopo di garantire, nell'ambito della fase di avviamento del termovalorizzatore di Acerra, l'utile conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e di messa a punto dell'impianto, assicurandone l'indispensabile «funzionamento in continuo», e' autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e ferma la facolta' della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se del caso, in via sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza, dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie. |
| Art. 2.
1. In relazione alle iniziative da intraprendersi ai sensi dell'art. 1, le disposizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», adottati con il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania in premessa citato, devono intendersi in parte modificate con la concentrazione delle fasi 1 e 2 di avviamento e di esercizio provvisorio delle linee del termovalorizzatore di Acerra in un'unica fase, rispetto a cui si applicano le pertinenti disposizioni dei sopra citati elaborati tecnici gia' previste per la fase 1, da ritenersi integrate con la specifica previsione di effettuazione, con cadenza quindicinale, di una campagna di autocontrolli, con campionamento dei parametri rilevati in continuo ed in discontinuo al camino per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto, e fino all'ottenimento della certificazione di qualita' QAL 2 del sistema di monitoraggio dell'impianto stesso; conseguentemente, gli interventi strutturali di cui alla Sezione C1, punti d), e) ed f) del citato elaborato tecnico denominato «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» devono essere realizzati entro il termine previsto per la conclusione delle operazioni di collaudo dell'impianto, ferma restando la doverosita' del campionamento sopra descritto, da eseguirsi con metodi equipollenti a quelli effettuati con sistemi fissi di rilevamento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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