Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI,
ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164
Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini DOC Colli Berici, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»;
Ha espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI BERICI»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' riservata ai seguenti vini:
«Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito);
«Colli Berici» rosso (anche in versione riserva e novello);
«Colli Berici» spumante (metodo classico anche in versione rosato o rose');
«Colli Berici» Garganego/a;
«Colli Berici» Tai;
«Colli Berici» Sauvignon;
«Colli Berici» Pinot bianco;
«Colli Berici» Pinot nero;
«Colli Berici» Pinot grigio;
«Colli Berici» Chardonnay;
«Colli Berici» Manzoni bianco;
«Colli Berici» Tai rosso (anche in versione spumante e riserva);
«Colli Berici» Merlot (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Cabernet (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Cabernet Sauvignon (anche in versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet Franc (anche in versione riserva);
«Colli Berici» Carmenere, (anche in versione riserva).
2. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» con riferimento alla sottozona Barbarano e' riservata ai seguenti vini:
«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione spumante e riserva).
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da uve Tocai friulano), Garganego/a (da uve Garganega), Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Tai rosso (da uve Tocai rosso), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.
2. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varieta' Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) e' ottenuto dalle uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
4. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) e' ottenuto da uve, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay per almeno il 50%;
Pinot bianco, Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente fino a un massimo del 50%.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione novello e riserva) e' ottenuto da uve delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, per la seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
6. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano» (anche in versione riserva e spumante) devono essere ottenuti dalle uve Tai rosso (Tocai rosso) provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all'art. 3, lettera B).
Art. 3.
Zona di produzione
A) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, ed in parte quello dei comuni di: Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano e Vicenza.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da piazzale Fraccon (Porta Monte), nella citta' di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della localita' Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colze'. Segue detta strada, raggiunge localita' Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Ca' Tognoni, Ca' Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Ca' Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova il localita' Ca' Cucca. Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando la localita' Cucca, Monticello, Ponte bianco, Ca' Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimita' di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Ca' Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimita' di Ca' Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Ca' Schioppa a Ca' Torres incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge. Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la localita' Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordon. Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimita' della localita' «Conche». Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le localita' Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa. Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita' Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della localita' Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte del Gua' e segue detta strada passando per le localita' Crosare, Sant'Antonio, Ca' del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Ca' Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Gua' risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscolo. Risale quindi il rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro. Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in localita' Case Costa. Segue tale strada fino alla localita' Ca' Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38). Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale. Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la localita' Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo. Supera detta strada e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in localita' Crosara. Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale di Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord-est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici Barbarano» comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Longare, Castegnero, Villaga, Barbarano Vicentino, Mossano e Nanto.
Tale zona e' cosi' delimitata:
iniziando dalla localita' Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castegnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Ca' Ghiotto a quota 21. Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesini Orfalia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornera' ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in localita' Palu'. La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20 , localita' Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, localita' Ca' Salvi e rientrando quindi nella provinciale «Dorsale dei Berici». Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale «Sottocosta» si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, C. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra localita' Tarche, quota 96.
Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata localita' Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano la Colonia de Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale dei Berici» in vicinanza della quota 206. Da qui prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290 e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a localita' Ca' Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Ca' Rigo fino a raggiungere Ca' Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto-Monti in localita' Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a localita' Chiesa Vecchia di Nanto. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Ca' Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castegnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano. Si prosegue per quota 73 e 25 fino a raggiungere a Palazzo Bianco, punto di partenza. Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.
Art. 4.
Norme di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli Berici» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.
Sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppie con esclusione dei vigneti coltivati con la varieta' Garganega, per la quale e' consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, a condizione che si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila.
Per tutti i vigneti da iscrivere dopo l'approvazione del presente disciplinare, il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3000.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione massima t |vol. naturale minimo %
Vitigno | uva/Ha | vol. ===================================================================== Garganega | 14 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Tocai friulano (Tai) | 12 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco | 12 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Pinot nero | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio | 12 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay | 13 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Manzoni bianco | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Merlot | 13 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Franc | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Cabernet Sauvignon | 12 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Carmenere | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Tocai rosso (Tai | | rosso) | 12 | 10,00

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso» (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.
3. Le uve della varieta' destinate alla produzione delle tipologie: rosso, Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.
Le uve delle varieta' destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12% vol.
Le uve delle varieta' destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
4. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione origine controllata «Colli Berici» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
5. Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini «Colli Berici» che si fregiano della menzione riserva o destinate alla produzione dello spumante, le relative uve devono essere oggetto di registrazione nei documenti ufficiali indicando espressamente la destinazione delle uve.
Art. 5.
Norme di vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la' dove previsti, devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
3. La denominazione di origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata per produrre i vini «Colli Berici» bianco spumante, «Colli Berici» Tai rosso spumante e «Colli Berici» Barbarano o Barbarano rosso spumante, ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
Tali tipologie devono essere commercializzate nei tipi: brut , extradry, dry e demisec o abboccato.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante (metodo classico) anche in versione rosato o rose', deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.
Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: extrabrut, brut, extradry, dry e demisec.
Nella preparazione della partita di base per l'elaborazione del vino «Colli Berici» spumante metodo classico si puo' partire da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Per il «Colli Berici» spumante metodo classico millesimato e' obbligatorio invece l'utilizzo di almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» spumante metodo classico puo' utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende e' di almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce.
Le bottiglie di vino spumante metodo classico non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioe' non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell'interno della zona di elaborazione.
La denominazione di origine controllata «Colli Berici» puo' essere utilizzata per produrre il vino «Colli Berici» bianco frizzante ottenuto con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per l'arricchimento e' consentito l'uso oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto dalle uve prodotte nelle stesse zone di produzione.
5. I vini a denominazione di origine crollata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
6. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del passito puo' avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte a leggero appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo del 14% vol.
L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima sull'uva fresca in vino relativa al prodotto «Colli Berici» passito non deve essere superiore al 50%.
Il vino «Colli Berici» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Berici» Garganego:
colore: giallo paglierino dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidita', armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Tai:
colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Tai rosso:
colore rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un po' amarognolo;
armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici Barbarano» rosso o «Colli Berici Barbarano»:
colore: rosso rubino chiaro, intenso nella versione riserva;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol., 13,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l e 20,00 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva.
«Colli Berici» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
sapore: piu' o meno secco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Carmenere:
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
odore: delicato;
sapore: asciutto e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Colli Berici» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, piu' o meno chiaro, brillante;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: da brut a demisec o abboccato, fresco, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» spumante (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Colli Berici» spumante rosato o rose' (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talora fruttato;
sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
zuccheri residui: da 15 a 33 g/l;
«Colli Berici» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato intenso;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» bianco frizzante:
spuma: fine;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato di frutta;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» Manzoni bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, tenue, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
«Colli Berici» passito:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, intenso, persistente;
sapore: dolce di frutta matura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui 11,50% vol. di alcol effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Colli Berici» rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo intenso e persistente;
sapore: piu' o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,50% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva;
«Colli Berici» novello:
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: piacevole, fresco, fruttato;
sapore: moderatamente tannico, con aroma intenso e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Colli Berici» Tai rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fruttato intenso caratteristico;
sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
«Colli Berici Barbarano» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
odore: fruttato intenso caratteristico;
sapore: da brut a demisec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
2. Nella etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», ad esclusione delle tipologie «frizzante» e degli «spumanti» non designati con l'indicazione millesimato, deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Per i vini «Colli Berici» bianco spumante e bianco passito, in etichetta e' omesso il riferimento del colore.
Per il vino «Colli Berici» rosso (anche nelle versioni novello e riserva) in etichetta e' omesso il riferimento del colore.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» immessi al consumo in bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione dei vini spumanti e delle versioni riserva e di quelli con riferimento alla sottozona Barbarano, e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.
3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
 
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