Gazzetta n. 154 del 6 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009
Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. (Decreto n. 7/2009).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», ed in particolare gli articoli 42, commi 3 e 7;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;
Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003;
Ravvisata la necessita' di determinare l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto l'art. 43 della legge n. 124/2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 42, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, determina l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessita' di trattare informazioni, atti, attivita', documenti, cose e materiali classificati, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato Nord Atlantico, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.
 
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge», la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) «Autorita' nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» (DIS), l'organismo istituito dall'art. 4 della legge;
d) «Agenzia informazioni e sicurezza esterna» (AISE), l'organismo istituito dall'art. 6 della legge;
e) «Agenzia informazioni e sicurezza interna» (AISI), l'organismo istituito dall'art. 7 della legge;
f) «Organizzazione nazionale per la sicurezza», il complesso costituito dagli uffici e da ogni altra unita' amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati a trattare informazioni classificate, finalizzato ad assicurare modalita' di trattazione uniformi e sicure e protezione continua alle informazioni, ai documenti e ai materiali classificati, ovvero coperti da segreto di Stato;
g) «Ufficio centrale per la segretezza», l'articolazione istituita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge, denominata Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - UCSe, cui e' affidato lo svolgimento, tra l'altro, delle funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza, nonche' per gli adempimenti istruttori relativi alle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorita' nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato;
h) «Organo centrale di sicurezza», il complesso costituito - a livello di vertice di un Ministero, Forza armata o ente - dal «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza», dal «Funzionario COMSEC» o «Ufficiale COMSEC», dal «Funzionario alla sicurezza EAD» o «Ufficiale alla sicurezza EAD», dal «Funzionario alla sicurezza materiale» o «Ufficiale alla sicurezza materiale», dal «Capo dell'Organo principale di sicurezza», dallo stesso Organo principale di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r). Sono fatte salve eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia;
i) «Organo periferico di sicurezza», il complesso costituito - presso uffici amministrativi che per motivi funzionali o per collocazione fisica possono definirsi «decentrati» rispetto alla sede centrale dell'ente di appartenenza - dal «Funzionario alla sicurezza designato» o «Ufficiale alla sicurezza designato», dal «Funzionario COMSEC designato» o «Ufficiale COMSEC designato», dal «Funzionario alla sicurezza EAD designato» o «Ufficiale alla sicurezza EAD designato», dal «Funzionario alla sicurezza materiale designato» o «Ufficiale alla sicurezza materiale designato», dal «Capo dell'Organo esecutivo di sicurezza», dallo stesso Organo esecutivo di sicurezza, dal «Custode CIFRA» e dai «Centri» come definiti nella lettera r);
l) «Organo principale di sicurezza», l'unita' amministrativa - facente parte integrante di un Organo centrale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
m) «Organo esecutivo di sicurezza», l'unita' amministrativa - istituita a livello centrale e periferico di un ente pubblico e funzionalmente dipendente dall'Organo principale di sicurezza - responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;
n) «informazione classificata», ogni informazione, atto, documento, materiale o cosa, come definiti alle lettere o) e p), nonche' attivita' cui sia stata attribuita da un organo competente una delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3, della legge;
o) «documento classificato», l'informazione classificata riportata, per intero o in parte, in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie;
p) «materiale classificato», qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC) e l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;
q) «Agenzia nazionale di distribuzione», l'Agenzia preposta, in ambito nazionale, alla gestione del materiale crittografico;
r) «Centro», nella terminologia COMSEC, un'area riservata, costituita da uno o piu' locali, nella quale sono trattate informazioni classificate con apparati elettrici/elettronici o sono custoditi in varie forme, informazioni/materiali classificati COMSEC o crittografici; rientrano in detta definizione i «centri comunicazioni classificate», i «centri cifra», i «centri di produzione o custodia materiale crittografico», i «locali dove sono installati apparati crittografici», i «locali dove sono sviluppati, valutati, prodotti, riparati materiali COMSEC o crittografici» i «centri elaborazione dati classificati collegati verso l'esterno con apparati cifranti»;
s) «Analisi del rischio», il processo di individuazione e valutazione dei fattori di rischio cui sono esposte le informazioni classificate trattate in un determinato ambito, ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza necessarie per la loro protezione e tutela in un rapporto bilanciato di mezzi a fine, dove il fine e' rappresentato dalla quantita' e dai livelli di sensibilita' delle informazioni da tutelare e proteggere;
t) «Operatore economico», l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interessato alla trattazione di informazioni classificate, ovvero coperte da segreto di Stato, nel settore della sicurezza industriale.
 
Art. 4.
Scopo e criteri relativi all'attribuzione delle classifiche
1. In applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, della legge, le classifiche sono attribuite:
a) per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi;
b) sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, applicabili, per motivi convenzionali e ai fini dell'analisi del rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettera s).
2. Le classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica.
3. La classifica SEGRETISSIMO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica.
4. La classifica SEGRETO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica.
5. La classifica RISERVATISSIMO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica.
6. La classifica RISERVATO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica.
7. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento individuano l'ambito dei singoli livelli di classifica, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e le materie che possono essere oggetto di classifica, tra le quali quelle elencate nella colonna 3 delle tabelle stesse.
8. Le classifiche sono attribuite nei casi in cui cio' si renda necessario, tenuto conto anche dei criteri seguiti in ambito comunitario e nelle relazioni internazionali.
9. Per le informazioni classificate originate da soggetti nazionali, nel quadro dell'esecuzione dei trattati, delle convenzioni e di altri accordi internazionali comunque denominati, nonche' dei regolamenti comunitari, delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee e degli atti e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di attribuzione sono stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Le classifiche attribuite alle informazioni originate in detti ambiti sono accompagnate, ove previsto, dalle sigle e dagli altri elementi distintivi e di sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti di sicurezza.
 
Art. 5. Uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica
1. Sono uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica quelli istituiti, a qualunque livello ordinativo od organizzativo, in Italia e all'estero, nell'ambito:
a) dell'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge, ove istituita;
b) del DIS e degli uffici istituiti nel suo ambito;
c) dell'AISE;
d) dell'AISI;
e) degli Organi centrali di sicurezza;
f) degli Organi periferici di sicurezza.
 
Art. 6. Modi di accesso nei luoghi militari ed in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 206, recante le «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari», ed al decreto del Ministro della difesa in data 30 giugno 2000, n. 292, i modi di accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati, in ragione della diversa tipologia, dislocazione ed ubicazione delle sedi, dalle linee guida indicate ai commi 3 e 4 e dalle ulteriori disposizioni di dettaglio emanate dagli organi competenti.
2. Sono luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture, o parti di esse, essenziali a garantire la continuita' dell'azione di Governo, la funzionalita' dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, il funzionamento dell'apparato economico, produttivo e logistico nazionale, nonche' l'attivita' di qualunque altra infrastruttura critica, pubblica o privata, soggetta alla sovranita' nazionale. Sono altresi' luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica le strutture delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di polizia.
3. L'accesso ai luoghi militari ed a quelli di interesse per la sicurezza della Repubblica e' consentito secondo i seguenti criteri:
a) per quanto riguarda il personale della struttura, previa esibizione del «PASSI» personale ai soggetti preposti al controllo e registrazione dell'accesso, da effettuarsi con strumenti elettronici o su registro cartaceo;
b) per gli estranei alla struttura e con l'esclusione dei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», previa esibizione di un documento di riconoscimento, in corso di validita', di cui devono essere acquisiti gli estremi o fotocopia, con l'esposizione, da parte degli stessi, del «PASSI» loro rilasciato e previo accompagnamento, nel percorso interno, da personale della struttura a cio' designato;
c) nei luoghi o aree costituenti «aree controllate» e «aree riservate di I e II classe», alle condizioni stabilite dall'apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge e dalle relative direttive applicative.
4. Salve le eccezioni disposte dalle autorita' competenti, nei luoghi militari e in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica non possono essere introdotte, da parte di terzi estranei ai suddetti luoghi, armi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine da ripresa e registrazione e qualunque altro oggetto suscettibili di compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi.
 
Art. 7.

(Omissis).
 
Art. 8.
Classifica di segretezza ed entrata in vigore
1. L'art. 7 del presente regolamento e' assistito dalla classifica di segretezza «RISERVATO».
2. Il presente regolamento non sara' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il presente regolamento, disgiunto dall'art. 7, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 3.
Roma, 12 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato A

----> Vedere da pag. 5 a pag. 8 <----
 
Allegato B

----> Vedere da pag. 9 a pag. 14 <----
 
Allegato C

----> Vedere da pag. 15 a pag. 20 <----
 
Allegato D

----> Vedere da pag. 21 a pag. 24 <----
 
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