Gazzetta n. 154 del 6 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2009
Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonche di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, ed in particolare l'art. 29, comma 4, che affida a un regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'individuazione dei lavori, forniture e servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata;
Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante le «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, recante «Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visti gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che escludono dall'applicazione della direttiva gli appalti pubblici dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando cio' sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 2, 3 e 4, del 1° agosto 2008, che disciplinano rispettivamente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici del DIS, dell'AISE e dell'AISI;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5, adottato in data 1° agosto 2008, recante disposizioni in materia di contabilita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;
Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007 che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;
Considerato che le esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l'attivita' degli organismi per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato richiedono la definizione di procedure differenziate per lo svolgimento dell'attivita' contrattuale in aderenza ai principi fissati dalla citata direttiva europea;
Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,

Adotta
il seguente regolamento
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) legge, la legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;
c) Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio cui il Presidente puo' delegare i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva;
d) codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della legge;
f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della legge;
g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della legge;
h) organismi, il DIS, l'AISE e l'AISI;
i) Direttore, il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI;
l) struttura amministrativa, la struttura cui sono affidate nell'ambito di ciascun organismo le procedure di esecuzione della spesa;
m) struttura tecnica, tutte le strutture che, nella materia di competenza, predispongono programmi, capitolati tecnici e provvedono alla gestione tecnica dei contratti, ovvero concorrono a tale attivita';
n) strutture decentrate, i centri operativi e, per particolari esigenze, le articolazioni dell'AISE e dell'AISI.
2. Nelle attivita' precontrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI adottano le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorita' delegata, ove istituita.
 
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice, e individua i lavori, le forniture ed i servizi che, per importo di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata dagli stessi organismi.
 
Art. 3. Acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori Principi generali
1. Per la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza, nonche' per assicurare la necessaria tempestivita' all'attivita' degli organismi, l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero mediante contratti a trattativa privata, secondo le modalita' previste nel presente decreto e nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, correttezza e parita' di trattamento.
2. L'esecuzione di lavori comunque relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi degli organismi, nonche' di ogni altra loro infrastruttura di cui al punto 10 dell'Allegato al d.P.C.M. 8 aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», rientra nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'affidamento di tali lavori e' disciplinato dal presente regolamento.
3. L'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori fino al limite di € 300.000,00 I.V.A. esclusa, sono effettuati, in via generale, con la procedura di spesa in economia. Per le spese eccedenti il predetto limite si procede a trattativa privata.
4. Il limite di cui al comma 3 e' aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del Direttore generale del DIS sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. In relazione alle diverse tipologie di acquisto di beni e servizi e di esecuzione di lavori, gli organismi possono individuare nella lettera d'invito, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di riservatezza e sicurezza, i Capitolati Generali d'Oneri fra quelli in uso presso le amministrazioni statali e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.
6. Gli organismi hanno la facolta' di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, sempre che le concrete condizioni e modalita' di fornitura risultino compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestivita'.
7. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori sono sottoposte al solo controllo successivo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 17, comma 7, del codice e non sono soggette agli obblighi di comunicazione e all'attivita' di vigilanza di cui agli articoli 6 e 7 del codice.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice, sono sottratti all'accesso gli atti relativi agli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.
 
Art. 4.
Imprese fornitrici
1. Le imprese fornitrici degli organismi sono individuate tra quelle in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Il possesso dell'abilitazione e' richiesto anche nel caso di ricorso al subappalto.
2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, nel caso di acquisizione di beni e servizi non significativi ai fini della tutela della riservatezza. In tale ipotesi la scelta del contraente avviene previo esperimento di gara informale alla quale e' invitato un numero di imprese superiore al limite di cui all'art. 5, comma 2, delle quali sia stata comunque verificata la correttezza commerciale e la capacita' tecnica, nonche' l'assenza di controindicazioni anche nei confronti dei titolari, amministratori o legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione.
3. Nell' ottica di garantire ampia ed effettiva concorsualita' alle gare informali, gli organismi si avvalgono di un «Elenco Fornitori» nel cui ambito, distintamente per i settori merceologici di pertinenza, vengono iscritte imprese in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Gli organismi esercitano una costante azione di monitoraggio e di vigilanza finalizzata all'arricchimento ed all'implementazione dei dati informativi del citato «Elenco Fornitori».
4. L'impresa invitata puo' chiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. Gli organismi, entro i successivi dieci giorni si pronunziano sull'istanza dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego dell'autorizzazione.
 
Art. 5.
Gare informali e trattative preliminari
1. Le gare informali, le trattative preliminari e l'acquisizione delle offerte sono effettuate dalla struttura amministrativa, previa acquisizione di apposite specifiche ovvero di capitolati predisposti dalle competenti strutture tecniche, con l'indicazione di massima delle imprese specializzate nei singoli settori merceologici. Le acquisizioni delle offerte e le trattative preliminari sono svolte con ciascuna impresa separatamente.
2. La scelta del contraente avviene previo esperimento di una gara informale cui sono invitate almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto.
3. La migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa. Tra i criteri viene individuato ed indicato nella lettera d'invito quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. L'aggiudicazione puo' effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Si prescinde dalla gara informale di cui al comma 2 nei seguenti casi:
a) qualora la negoziazione con piu' di un operatore non sia compatibile con le esigenze di segretezza;
b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di prodotti di serie;
d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;
f) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto ne' nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano diventati necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
f 1.) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
f 2.) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;
g) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato a seguito di gara informale; in questa ipotesi il ricorso al medesimo operatore economico e' consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario;
h) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, derivante da circostanza imprevista, non sia compatibile con lo svolgimento della gara informale;
i) quando devono essere presi in affitto specifici e determinati locali per esigenze di servizio.
5. Il ricorso alle deroghe di cui al comma 4 e' effettuato previa documentata istruttoria tecnica.
 
Art. 6.
Selezione delle offerte e commissioni giudicatrici
1. La valutazione delle offerte e' demandata ad una commissione giudicatrice presieduta da un dirigente dell'organismo. La composizione della commissione e' stabilita con apposito provvedimento del Direttore o del dirigente delegato.
2. Non e' necessaria la commissione giudicatrice quando:
a) la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso. In tale ipotesi la rilevazione del prezzo piu' basso puo' essere affidata ad un organo costituito nell'ambito della struttura amministrativa che, aperti contestualmente i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, propone l'aggiudicazione in favore dell'impresa risultata migliore offerente;
b) devono essere sottoscritti contratti per adesione ovvero per la partecipazione a corsi o seminari di addestramento, ovvero per abbonamento a banche dati o pubblicazioni, i cui prezzi rispondono a condizioni economiche standardizzate per le pubbliche amministrazioni.
3. Nel caso in cui, in base ad elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa, l'organismo richiede all'offerente le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta stessa.
4. Non si procede ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nei casi di prestazione di lavori e di forniture di beni e servizi particolarmente complessi, laddove vi sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalita', in luogo della commissione giudicatrice di cui al comma 1, puo' essere nominata un'apposita commissione, integrata anche da esperti esterni agli organismi, purche' in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
 
Art. 7.
Disposizioni particolari per i servizi in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono effettuarsi mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli organismi.
3. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Le esigenze da soddisfare con il ricorso alla procedura in economia sono indicate nel relativo atto autorizzativo.
5. Nelle procedure di spesa in economia, oltre ai casi elencati all'art. 5, comma 4, si prescinde dallo svolgimento di una gara informale per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di piu' operazioni analoghe e contestuali si ha riguardo al loro ammontare complessivo.
6. Il ricorso all'acquisizione in economia, prescindendo dallo svolgimento di una gara informale, e' consentito, altresi', nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento della formalizzazione del nuovo contratto, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.
 
Art. 8.
Disposizioni particolari per la stipulazione
1. Gli organismi stipulano i contratti a seguito di trattativa privata, ai sensi degli articoli precedenti, senza l'assistenza dell'ufficiale rogante. I contratti sono stipulati dalla struttura amministrativa e approvati dal Direttore o dai dirigenti eventualmente delegati con apposito provvedimento del Direttore.
2. In luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa vigente, viene acquisito il preventivo parere di apposita commissione, composta da personale dipendente in possesso delle specifiche professionalita', ove necessario integrata da esperti di settore in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
 
Art. 9.
Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori
1. I lavori di minuto mantenimento dei locali e degli impianti fissi comunque acquisiti possono essere eseguiti con personale e mezzi degli organismi, con la procedura in economia, in amministrazione diretta.
2. I nuovi lavori, i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di adattamento di locali ed impianti indicati al comma 1, nonche' i lavori di manutenzione ordinaria non eseguibili direttamente dalle strutture tecniche degli organismi, sono affidati a imprese esterne in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, secondo le procedure stabilite dal presente decreto e sulla base di capitolati tecnici redatti dalla struttura tecnica. Tali capitolati costituiscono parte integrante sia dei contratti che delle lettere d'ordine.
3. La data di decorrenza di contratti e lettere d'ordine e' stabilita nel verbale d'inizio lavori sottoscritto dall'impresa contraente, in contraddittorio con il direttore dei lavori, nel termine di 45 giorni dall'avvenuta scelta del contraente.
 
Art. 10.
Contratti a quantita' indeterminata
1. La fornitura di beni e servizi per il supporto tecnico-logistico degli organismi, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscano l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo di spesa predeterminato.
 
Art. 11.
Acquisti all'estero
1. Per soddisfare particolari esigenze di carattere istituzionale, gli organismi ricorrono al mercato estero per acquisire beni e servizi che, per le specifiche caratteristiche, non siano reperibili sul territorio italiano ovvero la cui acquisizione sul mercato nazionale risulti economicamente non conveniente.
2. I contratti di acquisizione di beni e servizi, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, sono disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.
3. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari presenti sul territorio.
 
Art. 12.
Competenze di impegno e limiti
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture centrali e periferiche degli organismi sono disposte dal Direttore o dai dirigenti eventualmente delegati, entro i limiti di spesa loro attribuiti.
 
Art. 13. Procedure di dettaglio per l'acquisto di beni e servizi e per
l'esecuzione di lavori. Garanzie
1. L'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00, I.V.A. esclusa, avviene previa stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata tra l'impresa prescelta e l'amministrazione rappresentata dal responsabile della struttura amministrativa.
2. Per tali contratti, le imprese contraenti dovranno costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'organismo. La garanzia fideiussoria e' svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi contrattuali ed e' stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.
3. Per le spese di importo inferiore al limite di cui al comma 1, le prestazioni possono essere acquisite mediante lettera d'ordine, che contenga tutti gli elementi identificativi delle prestazioni medesime, il relativo prezzo nonche' le clausole cui sono assoggettate. La lettera d'ordine deve essere sottoscritta per accettazione dall'impresa fornitrice. L'esecuzione della prestazione nel termine fissato costituisce tacita accettazione del relativo ordine.
 
Art. 14.
Ordinazione della spesa
1. Le ordinazioni sono fatte per iscritto a firma del responsabile della struttura amministrativa. Dell'avvenuta ordinazione e' data comunicazione alla struttura tecnica che ha richiesto i lavori ovvero la fornitura di beni e servizi.
 
Art. 15.
Esecuzione contrattuale
1. L'esecuzione delle prestazioni negoziali, ad esclusione degli aspetti relativi alla sicurezza demandati alle competenti strutture, e' affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono responsabili dell'eventuale sorveglianza e del rispetto dei termini contrattuali, indicati nell'ordine di commessa inviato all'impresa fornitrice od esecutrice.
2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni e di servizi, qualora preventivamente non determinabile, e' stabilita dalla struttura tecnica cui e' affidata l'esecuzione del contratto, che ne informa tempestivamente la struttura amministrativa.
3. Le strutture tecniche competenti trasmettono a quella amministrativa, al termine dell'esecuzione, l'attestazione di regolarita'.
 
Art. 16.
Collaudo
1. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali e' dichiarata da una commissione di collaudo appositamente nominata per spese di importo superiore a € 50.000,00, I.V.A. esclusa.
2. La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due membri, individuati rispettivamente tra i dirigenti ed il personale in possesso di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario. In caso di prestazioni effettuate presso territori all'estero, il collaudo puo' essere effettuato anche da singoli collaudatori appositamente nominati.
3. Nei casi di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalita', la commissione di collaudo puo' essere integrata da esperti esterni, in possesso di abilitazione di sicurezza.
4. Per le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture decentrate, i membri della commissione vengono prescelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico degli organismi.
5. Per i lavori di importo fino a € 500.000,00, I.V.A. esclusa, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il limite di € 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, e' in facolta' degli organismi di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
6. Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti in base alla vigente normativa.
7. Per i materiali di consumo pronti in commercio il verbale di collaudo e' sostituito da apposita dichiarazione di buona provvista dell'organo ricevente.
 
Art. 17.
Fondi di dotazione
1. Il Direttore puo' attribuire fondi di dotazione ai responsabili delle strutture decentrate.
2. I responsabili delle strutture decentrate, utilizzando i predetti fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.
3. Rientrano fra le spese di funzionamento quelle occorrenti per l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonche' le spese per l'ordinaria manutenzione della sede e per la riparazione degli automezzi, di materiali di telecomunicazione e di supporto tecnico-operativo, il cui importo non superi i limiti di spesa stabiliti dal Direttore con apposito provvedimento e sempre nel rispetto delle assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti limiti sono autorizzate dall'organo competente per limite di spesa. Qualora tali spese attengano a materiali o lavori risalenti alla competenza delle strutture tecniche, prima di concedere l'autorizzazione l'organo competente in relazione all'ordinamento di ciascun organismo puo' acquisire il parere delle medesime articolazioni tecniche.
4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza alcuna formalita'.
5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il conto amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.
 
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non sara' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il d.P.C.M. 30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza».
3. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori i cui procedimenti di spesa siano stati formalmente gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.
4. Con separato provvedimento sono definite le disposizioni organizzative e procedurali per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto.
Roma, 12 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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