Gazzetta n. 154 del 6 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 luglio 2009
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Dipartimento del tesoro - Direzione II

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;
Visto il decreto del 30 dicembre 2005, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2005, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:
Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
 
Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni MTSIg (5-7yrs) * 1,11;
b) fino a 15 anni MTSIg (7-10yrs) * 1,10;
c) fino a 20 anni MTSIg (10-15yrs) *1,09;
d) oltre 20 anni MTSIg (15+yrs) * 1,06.
2. Per MTSIg si intende il valore del rendimento («Yield») dell'indice pubblicato quotidianamente alle ore 11,00 nel sito euroMTS, rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo. Per ciascuna fascia di durata dei mutui il valore di riferimento, da moltiplicare per il relativo coefficiente, e' quello riportato nella colonna «Yield» del foglio di calcolo excel cui si accede attraverso le seguenti pagine internet:
MTSIg (5-7yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/
index data /fixing data/MTSIg_5_7_1100.csv;
MTSIg (7-10yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/
index data/fixing data /MTSIg_7_10_1100.csv;
MTSIg (10-15yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/
index data/fixing data /MTSIg_10_15_1100.csv;
MTSIg (15+yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/
index data/fixing data /MTSIg_15+_1100.csv.
 
Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,85%;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,35%;
d) oltre 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%.
2. Il tasso EURIBOR a sei mesi e' rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate.
3. I tassi di cui al comma 1 sono rilevati due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.
 
Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Roma, 3 luglio 2009
Il Ministro : Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone