Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 84 |
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalita' di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione; Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale; Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi; Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale e' pari a 16 milioni di euro; Ritenuto di riservare agli incentivi per i processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto l'importo di 9 milioni di euro; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 918 e 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). «918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla autorizzazione della Commissione europea.». «919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette agevolazioni.». - Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n.273, (nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2008), reca la modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. - Si riporta il testo dell'art. 83-bis, commi 23, 24, 25, 26, 27, 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennita' di trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.». «24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'art. 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.». «25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.». «26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.». «27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.». «28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente comma.». - Il Regolamento della Commissione n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001. - La Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. - Il Regolamento della Commissione n. 800, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 40, della legge 6 giugno 1974, n. 298: «Art. 40 (Definizione). - E' trasporto di cose per conto di terzi l'attivita' imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.». - La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per trasporti di merci su strada. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200. - La legge 8 agosto 1985, n.443, reca: Legge-quadro per l'artigianato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
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| Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali non siano coinvolte societa' controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta. |
| Art. 3. Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti 1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale. 2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento. 3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4. 5. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 26, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008: «Art. 26. - 1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensita' di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non e' continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicita'.». - Si riporta il testo dell'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008: «6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti: a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; e) aiuti alle imprese in difficolta'.».
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| Art. 4. Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a: a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di aggregazione, e della struttura societaria finale; b) sede del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa; e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
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| Art. 5. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli, Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 184 |
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