Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2009
Disciplina delle modalita' di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008);
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare gli arti 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilita' interno per enti locali e regioni;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare:
gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali;
l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente «Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;
Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:
all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' del pertinente capitolo di spesa;
alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
Dovendosi procedere alla disciplina delle modalita' di attuazione del citato art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidita' alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debitrici;
Decreta:
Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, puo' certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero puo' rilevare 1'insussistenza o l'inesigibilita' dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilita' interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalita', nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione potra' essere resa al netto delle somme ancora dovute.
4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.
5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 221
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 15 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 16 a pag. 17 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone