Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 giugno 2009 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Biozoo Srl» ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 834/2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Vista, l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 da «Biozoo srl» con sede a Sassari, via Chironi n. 9 in data 16 aprile 2009; Visto il certificato di accreditamento n. 092B Rev. 00 alla norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, rilasciato il 16 aprile 2009 a «BIOZOO srl» dall' Ente di accreditamento «SINCERT»; Visto il parere favorevole espresso in data 18 giugno 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95; Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «Biozoo srl» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95; Decreta: Art. 1.
1. «Biozoo srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BZO. 2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95. |
| Art. 2.
1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche. 2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformita' commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. CE 834/07. 3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07. 4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 3.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 giugno 2009
Il direttore generale: La Torre |
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