Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 7 maggio 2009
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi al corrente anno scolastico 2008/2009 nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma. (Ordinanza n. 47).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, relativo allo stato di emergenza e ai conseguenti poteri di ordinanza;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'art. 193;
Vista l'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, concernente istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2008-2009;
Vista l'ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 1;
Visti il decreto ministeriale n. 3542 del 15 aprile 2009 ed il decreto ministeriale n. 1008 del 17 aprile 2009 concernenti disposizioni riguardanti la ripresa del servizio per il personale scolastico dopo i noti eventi sismici;
Visto il decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009, concernente disposizioni relative, in particolare, allo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti in provincia dell'Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici;
Visto il decreto 16 aprile 2009, n. 3 del commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
Ritenuto che la situazione contingente venutasi a creare per effetto del predetto evento tellurico e, in particolare, la pesante incidenza che lo stesso ha avuto sull'andamento dell'anno scolastico in conseguenza dei gravi danni arrecati alla maggior parte degli edifici scolastici, dichiarati in tutto o in parte inagibili con conseguente impossibilita' di consentire ai discenti la frequenza delle lezioni per tutto il periodo programmato, rendono necessario procedere all'assunzione di norme concernenti specificamente l'effettuazione degli scrutini e degli esami al termine del corrente anno scolastico riguardanti alunni e candidati esterni della regione Abruzzo che non abbiano potuto completare il loro regolare percorso scolastico a causa degli eventi sismici;
Ordina:
Art. 1.
Destinatari delle disposizioni speciali
1. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, relativi all'anno scolastico 2008/2009, si applicano le norme della presente ordinanza agli alunni delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni terremotati della provincia dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 (ed eventuali successive integrazioni) e comunque agli alunni delle scuole dei comuni i cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del sisma dalle competenti autorita', non hanno consentito il regolare svolgimento dell'anno scolastico.
 
Art. 2.

Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole
primarie e secondarie
1. Nelle scuole primarie, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dai docenti della classe o, in mancanza di essi (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali), dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.
2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, dei comuni terremotati di cui al precedente articolo, gli scrutini finali per il passaggio alla classe successiva sono effettuati dal consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente connessi al sisma, di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali) o, se necessario, dal competente dirigente scolastico o da un suo delegato.
3. Nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l'ammissione alla classe successiva e' disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali, anche in deroga sia al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente (cfr. art. 13, comma 1, ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009), sia alle valutazioni di sufficienza previste dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 (scuola secondaria di primo grado) e dall'art. 193, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (scuola secondaria di secondo grado), sempre che il consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno successivo.
4. I consigli di classe per gli scrutini delle scuole di cui all'art. 1 si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorita' e dalle medesime ritenuti idonei.
5. Gli alunni che, a seguito del sisma, abbiano frequentato - per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009 - l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma, vengono scrutinati, di norma, nella scuola frequentata sino al 4 aprile 2009, anche sulla base di eventuali elementi integrativi di valutazione forniti dall'istituzione scolastica di accoglienza.
 
Art. 3.
Ammissione agli esami di Stato
1. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo grado e' disposta, sulla base di un puntuale e motivato giudizio, anche in deroga alle valutazioni di sufficienza previste dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. L'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe, anche se incompleto (per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali) e anche se in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti.
2. L'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado viene disposta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal requisito richiesto (almeno la media del sei) dall'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, purche' in presenza di puntuale, motivato giudizio stilato dal consiglio di classe. L'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe, costituito come indicato al precedente comma 1, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o piu' componenti, per motivi strettamente dipendenti dal sisma di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali.
3. L'ammissione agli esami di Stato di primo e secondo grado degli alunni che, a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009, hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma e' disposta, di norma, dalla scuola frequentata sino al 4 aprile 2009. Su richiesta delle famiglie, o degli studenti qualora maggiorenni, l'ammissione puo' essere disposta dall'istituto di trasferimento, seguendo le procedure ordinarie.
4. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico si applicano le tabelle allegate al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42. In mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti, il consiglio di classe, come sopra costituito, deliberera' i criteri di attribuzione dello stesso credito scolastico ritenuti piu' opportuni, dandone espressamente atto nei relativi verbali.
5. Limitatamente all'ultimo anno di corso, al candidato ammesso all'esame di Stato con una media inferiore a sei e superiore o uguale a cinque e' attribuito un credito scolastico da 1 a 3 punti. Al candidato ammesso all'esame con una media dei voti inferiore al 5 non e' attribuito per tale anno alcun credito scolastico.
6. Le deliberazioni di non ammissione agli esami di Stato sono puntualmente motivate e verbalizzate.
 
Art. 4.
Ammissione per abbreviazione
1. Per gli alunni iscritti alle penultime classi che intendano sostenere per abbreviazione l'esame finale di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della ordinanza ministeriale n. 40/2009, l'attribuzione del voto di otto decimi in ciascuna disciplina e' rimessa all'autonoma valutazione del consiglio di classe, costituito come previsto nel precedente art. 2 della presente ordinanza, tenuto conto del curriculum scolastico svolto dal candidato nel penultimo anno. Resta fermo che il candidato deve aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorso in ripetenze nei due anni predetti. Tali circostanze vengono acclarate e verbalizzate dal consiglio di classe.
 
Art. 5.
Commissioni, diario e sedi di esame
1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle scuole secondarie di primo grado, le commissioni giudicatrici sono costituite dai docenti della classe, anche in assenza di uno o piu' di essi per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali, e comunque in numero non inferiore a quattro, piu' il presidente esterno nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Per lo svolgimento dell'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado, le commissioni giudicatrici operano di norma nella composizione del consiglio di classe, con una soglia di almeno sei docenti commissari, piu' il presidente esterno nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Le commissioni per gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado si insediano il giorno 23 giugno 2009 previsto dalla ordinanza ministeriale n. 40/2009. La data di inizio dei colloqui viene stabilita dalla commissione ai sensi dell'art. 12, comma 9 della ordinanza ministeriale n. 40/2009, e, comunque, non prima del giorno 25 giugno 2009.
4. Le sedi di esame sono determinate dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in relazione allo stato di agibilita' dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre diverse strutture ritenute agibili ed idonee allo scopo dalle competenti autorita'.
5. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale da' comunicazione nelle forme ritenute piu' efficaci ai candidati interessati della sede alla quale sono stati assegnati.
6. Il presidente della commissione adotta tutte le forme di flessibilita' necessarie per il calendario dei colloqui, anche prevedendo piu' sessioni suppletive o straordinarie.
 
Art. 6.
Esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado
1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1, sostengono soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente.
2. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009). Resta fermo il punteggio massimo di venticinque punti per il credito scolastico, previsto dall'ordinanza ministeriale n. 40/2009.
3. Gli alunni che - a seguito del sisma e per trasferimento ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile 2009 - hanno frequentato l'ultima parte dell'anno scolastico 2008/2009 presso istituzioni scolastiche site in comuni non colpiti dal sisma e, su richiesta delle famiglie o di se' stessi qualora maggiorenni, sono stati scrutinati e ammessi agli esami nelle istituzioni suddette, sostengono gli esami di Stato dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado in tale sede, seguendo le procedure ordinarie.
4. Gli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado che si tengono nei centri territoriali permanenti si svolgono soltanto con la prova orale.
 
Art. 7.
Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte
1. Con riferimento agli esami di qualifica professionale, non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti ed in assenza di uno o piu' componenti del consiglio di classe, per motivi strettamente dipendenti dal sisma, di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico. I candidati sono ammessi alle prove di qualifica anche se non raggiungono la sufficienza in tutte le materie. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al consiglio di classe - anche in assenza di uno o piu' componenti e del componente esterno - e comunque con un numero di docenti non inferiori a sei. La prova orale e' finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio puo' dare diritto fino a 10 punti (cfr. art. 27 ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Il consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico che puo' modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti su cento (cfr. art. 27 ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).
4. Gli esami di licenza di maestro d'arte sono effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali.
 
Art. 8.

Esami di idoneita'; esami preliminari agli esami di Stato
dell'istruzione secondaria di secondo grado
1. Gli esami di idoneita' per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio.
2. Gli esami di idoneita' e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonche' gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati, dal consiglio di classe anche se incompleto per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali, con lo svolgimento delle sole prove orali.
 
Art. 9.
Documentazione
1. In mancanza, anche totale, dei previsti atti scolastici per motivi strettamente connessi al sisma di cui dovra' darsi espressamente atto nei verbali, la carriera scolastica dei candidati agli esami di Stato viene illustrata dai competenti commissari in seno alle rispettive commissioni giudicatrici.
2. La documentazione relativa ai candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, e' sostituita, nei casi di distruzione od irreperibilita', da una dichiarazione rilasciata dagli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in tempo utile prima dell'inizio della sessione di esame, direttamente ai dirigenti scolastici.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro : Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 46
 
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