Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PROVVEDIMENTO 3 luglio 2009
Evento sismico del 6 aprile 2009. Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazioni di governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15, in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;
Considerato che nella giornata del 6 aprile 2009, il territorio della Provincia di L'Aquila e di altri comuni della Regione Abruzzo e' stato colpito da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse sismiche di forte intensita', proseguite anche nei giorni successivi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista l'ordinanza n. 3753 del 6 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza n. 67 dell'8 aprile 2009, con la quale il Sindaco del Comune di L'Aquila, «preso atto dello stato di emergenza conseguente al disastroso evento sismico», ha disposto «l'inagibilita' di tutto il patrimonio edilizio pubblico e privato esistente sul territorio comunale fino a contrario provvedimento»;
Vista la nota in data 10 aprile 2009, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha trasmesso la «Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica», redatta dal Dipartimento della Protezione civile, che ha accertato l'inagibilita' dell'edificio sito in L'Aquila, Via XXV Aprile, in cui sono stabilite le sedi di L'Aquila della Commissione tributaria regionale medesima, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila;
Visto il decreto del Direttore generale delle finanze in data 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 109 del 13 maggio 2009, con il quale e' stato accertato, a decorrere dal 6 aprile 2009, il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, aventi sede in L'Aquila, Via XXV Aprile, n. 21 , fino a quando non fossero state «ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attivita' giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento»;
Visto il verbale prot. n. 2009/1255 del 3 febbraio 2009, di consegna da parte dell'Agenzia del demanio, Filiale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, della porzione dell'immobile di proprieta' dello Stato, sito in l'Aquila, Via Salaria est, n. 1, nello stesso descritta, da adibire ad uso sede della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo;
Vista la nota prot. n. 874 del 25 aprile 2009, con la quale il Comune di L'Aquila - C.O.M. 1 - ha dichiarato l'immobile sito in L'Aquila, Via Salaria est, n. 1 «agibile con provvedimenti»;
Vista la nota prot. n. 2008 del 25 maggio 2009, con la quale il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, ha asseverato che i lavori urgenti necessari al ripristino dell'immobile sito in L'Aquila, Via Salaria antica est, n. 1, in relazione ai soli fini dei danni del sisma, «sono stati regolarmente eseguiti»;
Vista la nota prot. n. 812 del 26 giugno 2009, con la quale il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha comunicato che sono state ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attivita' giurisdizionale ed amministrativa;
Visto il parere favorevole del Garante del contribuente per la Regione Abruzzo, espresso con nota prot. n. 53/09 U.C.G del 29 giugno 2009;
Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento della:
Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, sita in L'Aquila, Via XXV Aprile n. 21;
Sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale, sita in L'Aquila, Via XXV Aprile, n. 21; a decorrere dal 6 aprile 2009 e fino al 2 luglio 2009.
A far data dal 3 luglio 2009, l'attivita' giurisdizionale ed amministrativa dei sopraindicati Organi riprendera' presso la sede di L'Aquila, Via Salaria antica est, n. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2009

Il direttore generale delle finanze: Pecorella
 
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