Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2009, n. 85
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale. (09G0092)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato "Trattato".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
 
Art. 3.
(Autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato)

1. Le autorita' di riferimento per le attivita' previste dal Trattato sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
 
Art. 4.
(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attivita' svolte conformemente al medesimo Trattato.
 
Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
 
Art. 6.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "DNA": acido desossiribonucleico, depositano della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
b) "profilo del DNA": sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;
c) "campione biologico": quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d) "reperto biologico": materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
e) "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
f) "accesso": consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
g) "dati identificativi": dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
h) "tipizzazione": complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.
 
Art. 7.
(Attivita' della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
 
Art. 8.
(Attivita' del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
 
Art. 9.
(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo
I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale;
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati previsti dal codice civile;
g) reati in materia tributaria;
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale.
6. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.



Note all'art. 9:
- Il libro secondo del codice penale reca: «Dei delitti
in particolare».
- Il titolo III del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia».
- Il capo I del titolo III del libro II del codice
civile reca: «Dei delitti contro l'attivita' giudiziaria».
- Il testo degli articoli 368; 371-bis; 371-ter, 372,
374, 375, 378 e 379 del codice penale, e' il seguente:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela,
richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita'
che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un
reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico
di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni.
La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu'
grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque
anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo; e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena
di morte.».
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico
ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza dl non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore.».
«Art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore). -
Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso
della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del
medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con
la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le
dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma
il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
punito con la reclusione da due a sei anni.».
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre
in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di
esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o
delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e'
commesso nel corso di un procedimento penale, o
anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e'
esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta; o istanza, e
questa non e' stata presentata.».
«Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti
dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e'
della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una
condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e'
della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della
reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo.».
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo
che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei
casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'autorita', o a sottrarsi alle ricerche
di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art.
416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione
non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce
una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e'
della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che
non ha commesso il delitto.».
«Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei
casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare
il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e'
punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di
delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si
tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo
capoverso dell'articolo precedente.».
- Il capo II del libro II, titolo III del codice penale
reca: «Dei delitti contro l'autorita' delle decisioni
giudiziarie».
- Il testo dell'art. 390 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 390 (Procurata inosservanza di pena). - Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a
sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la
reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di
condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro
1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso
dell'art. 386.».
- Il titolo VII del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro la fede pubblica».
- Il capo I, del titolo VII, del libro II del codice
penale reca: «Della falsita' in monete, in carte di
pubblico credito e in valori di bollo».
- Il testo dell'art. 453 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e
introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate). - E' punito con la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1. chiunque contraffa' monete nazionali o straniere,
aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine,
col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione
o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita
ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello
Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione,
acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate,
ovvero da un intermediario, monete contraffatte o
alterate.».
- Il capo II, del libro II, titolo VII del codice penale
reca: «Della falsita' in sigilli o strumenti o segni di
autenticazione, certificazione o riconoscimento».
- Il titolo VIII del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio».
- Il capo I, del titolo VIII, del libro II del codice
penale reca: «Di delitti contro l'economia pubblica».
- Il testo dell'art. 499 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 499 (Distruzione di materie prime o di prodotti
agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione). -
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o
industriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave
nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in
misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito
con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non
inferiore a euro 2.065.».
- Il capo II, del libro II, titolo VIII, del codice
penale, reca: «Dei delitti contro l'industria e il
commercio.».
- Il testo dell'art. 513-bis del codice penale e' il
seguente:
«Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o
violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».
- Il titolo XI, libro II, del codice penale, reca: «Dei
delitti contro la famiglia».
- Il capo I del titolo XI del codice penale, reca: «Dei
delitti contro il matrimonio».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
- Il regio decreto 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazine
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.



 
Art. 10.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti
nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorita' giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 655, comma 1, del codice di
procedura penale, e' il seguente:
«Art. 655 (Funzioni del pubblico ministero). - 1. Salvo
che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell'art. 665 cura d'ufficio
l'esecuzione dei provvedimenti.».



 
Art. 11.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici
ai fini della tipizzazione del profilo da inserire
nella banca dati nazionale del DNA)

1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, e' eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformita' degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui puo' essere affetto l'interessato.
 
Art. 12.
(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni)

1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni.
4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.
 
Art. 13.
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perche' il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche' il fatto non costituisce reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonche' del ritrovamento di persona scomparsa, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico e' conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
 
Art. 14.
(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi.
 
Art. 15.
(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' in dotazione agli stessi.
 
Art. 16.
(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalita' di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
b) le tecniche e le modalita' 'di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
d) le modalita' e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;
e) le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di piu' profili del DNA e piu' campioni biologici relativi al medesimo soggetto.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n, 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio del Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».



 
Art. 17.
(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, gia' detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 32, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
b) singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
 
Art. 18.
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attivita' del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareti da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
 
Art. 19.
(Informazione al Parlamento sulle attivita' della banca dati
nazionale del DNA e del laboratorio centrale
per la medesima banca dati)

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attivita' svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonche' in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal presente capo per le parti di rispettiva competenza.
 
Art. 20.
(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonche' di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, si applicano conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.



Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.



 
Art. 21.
(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorita' nazionali propongono alle competenti autorita' delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.
2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.
 
Art. 22.
(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorita' rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unita' miste, sottoscritto dall'autorita' di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato e' autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.



Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 9 della legge 21 febbraio 1990, n.
36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1990, n. 49, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega,
il prefetto della provincia di confine puo' autorizzare
personale appartenente alle Forze di polizia o ai Servizi
di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di
personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare
le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza
in Italia delle personalita' accompagnate purche'
sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi
appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i
quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti
con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis
possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima
difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di
Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo
svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30
settembre 1993, n. 388.».



 
Art. 23.
(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale).

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:
a) la facolta' d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;
b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unita' miste di cui all'articolo 22 della presente legge.
2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona e' disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 giugno 1993, n.
388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione
del Governo della Repubblica italiana all'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica Italiana alla convenzione del 19
giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di
Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il
relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e
Segretari di Stato firmati in occasione della firma della
citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese
relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo dl cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre
1990), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993,
n. 232, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Nel caso previsto dall'ultima parte
dell'art. 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia
giudiziaria verifica l'identita' della persona inseguita e
procede al suo fermo.
2. La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e'
rimessa in liberta' dalla medesima autorita' che ha
proceduto al fermo al piu' tardi alla scadenza del termine
indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione, se
entro lo stesso termine non si e' proceduto all'arresto al
sensi dell'art. 716 del codice di procedura penale.».



 
Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale). - 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':
a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato".
 
Art. 25.
(Introduzione dell'articolo 359-bis
del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullita' delle operazioni e di inutilizzabilita' delle informazioni cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' articolo 191".
 
Art. 26.
(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito," sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,".



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). -
1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta
all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132. »



 
Art. 27.
(Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 354 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e
sulle persone. Sequestro). - 1. Gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei
luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento
del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle
informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi
informatici o telematici, gli ufficiali della polizia
giudiziaria adottano, altresi', le misure tecniche o
impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la
conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione
su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri
la conformita' della copia all'originale e la sua
immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla
ispezione personale.».



 
Art. 28.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis".



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 392 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 393 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il
pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previste dall'art. 224-bis.».



 
Art. 29.
(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente, il consenso e' prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.
Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici e' fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.
Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione e' effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che e' stata pronunciata sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice".
 
Art. 30.
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato medesimo.



Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 18 della legge 30 settembre 1993,
e' il seguente:
«Art. 18. - 1. E' istituito un Comitato parlamentare di
controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione.
2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 e'
composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da
rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il
Presidente ed un Vicepresidente.
4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di
decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al
Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata
Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo
italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il
rinvio della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il
proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data
di ricezione del progetto; qualora il parere non venga
espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal
rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo
deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta
Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione
definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni
di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato
parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del Comitato
parlamentare sono poste per meta' a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.».



 
Art. 31.
(Accordi internazionali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.
 
Art. 32.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, e' autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, `con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 3, comma 151 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n, 233,
e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
dagli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi dl finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»
- Il testo dell'art. 7, della legge n. 468 del 1978, e'
il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento del residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti, dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
Art. 33.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 586):
Presentato dall'on. Luigi Li Gotti il 16 maggio 2008.
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri), in sede referente, l'11 giugno 2008, con
pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 30 luglio 2008;
17 settembre 2008; 18 novembre 2008; 17 e 18 dicembre
2008;
Esaminato in aula il 4 giugno 2008, 18 dicembre 2008 e
approvato in un Testo Unificato con il disegno di legge n.
905 presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
e con gli atti nn. 955 (Compagna); 956 (Valditara) e 960
(Rutelli e Zanda).

Camera dei deputati (atto n. 2042):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri), in sede referente, con pareri
delle commissioni I, V, IX, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 24 febbraio
2009; 10, 12, 17 e 26 marzo 2009.
Esaminato in aula il 4 maggio 2009 ed approvato, con
modificazione, il 6 maggio 2009.

Senato della Repubblica
(atto n. 586-905-955-956-960-B):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª
(Affari esteri) in sede referente, il 12 maggio 2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 21 maggio 2009 e
16 giugno 2009.
Esaminato in aula il 9 giugno 2009 ed approvato il 24
giugno 2009.
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 64 <----
 
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