Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2009
Proroga del decreto 3 luglio 2008, concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;
Visto il regolamento n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita', prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006. n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino»;
Vista la Circolare n. 2008-2 dei Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita ''Brunello di Montalcino'' destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America» con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 dicembre 2008 con il quale e' stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008;
Considerato che le procedure di controllo adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno consentito di evitare il blocco indiscriminato da parte delle Autorita' statunitensi delle partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;
Considerato, altresi', che le misure adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia tra il consumatore ed il sistema dei controlli posto a garanzia della qualita' del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;
Considerato che il piu' volte citato decreto 3 luglio 2008 cessa di applicarsi il 30 giugno 2009;
Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo di' sei mesi le procedure di controllo e di rilascio della dichiarazione di conformita' per le partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Decreta:

Articolo unico

Proroga

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' prorogato al 31 dicembre 2009.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 24
 
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