Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009
Disposizioni per il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo ai fini del sostegno del settore turistico e per la campagna di comunicazione relativa alla celebrazione del G8 nella predetta Regione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite «strutture di missione», la cui durata temporanea e' specificata dall'atto costitutivo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, che disciplina il potere di ordinanza;
Vista l'OPCM n. 3629 del 20 novembre 2007, che istituisce (art. 3) una «Struttura di missione per l'organizzazione del grande evento G8», dettando al riguardo norme speciali ed estendendo ad essa le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007; e che nomina un commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate, con particolare riferimento agli interventi di realizzazione, allestimento ed adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni collegate al vertice «G8», conferendogli i relativi poteri strumentali di carattere eccezionale e straordinario;
Vista l'OPCM n. 3663 del 19 marzo 2008:
che attribuisce (art. 8, comma 1) alla «Struttura di missione per l'organizzazione del grande evento G8» compiti di stazione appaltante «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8»;
che stabilisce che a tal fine essa opera anche «presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi»;
che detta ulteriori disposizioni di carattere eccezionale per la sollecita organizzazione dell'evento in questione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, e' istituita una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia» della quale si avvale il Ministro per il turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, con il quale sono stati modificati i compiti e l'organizzazione della predetta struttura di missione;
Considerato:
che tale struttura di missione e' stata istituita al fine di consentire di realizzare:
a) interventi ordinari a sostegno dell'offerta turistica, per la valorizzazione ed il rilancio dell'immagine dell'Italia o di specifiche aree del Paese;
b) interventi straordinari ed urgenti, o comunque di carattere emergenziale, in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa a cagione di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici, generatori di crisi o allorquando specifiche esigenze lo richiedano;
che con tali obiettivi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, la struttura di missione «cura le attivita' ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico e per la realizzazione degli interventi strumentali» e «pone in essere interventi per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali ed economici, generatori di crisi».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con cui l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con cui al predetto Ministro e' stata conferita la delega per l'esercizio delle funzioni ivi specificate, relative al settore del turismo;
Considerato che con il predetto decreto al Ministro per il turismo sono state delegate, tra l'altro, le funzioni relative:
allo sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine del «sistema Italia», anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attivita' turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento «Expo' Milano 2015» ed agli altri grandi eventi;
al coordinamento delle attivita' volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «Sistema Italia» connesse ai grandi eventi in carico alla struttura di missione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, ricostituita in «Unita' tecnica di missione» operante presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti grandi eventi, nonche' alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati;
alla programmazione, all'indirizzo ed al coordinamento ed al potenziamento delle attivita' della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila ed altri comuni dell'Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al disastro sismico che ha colpito detta regione;
Considerato:
che l'evento in questione ha determinato e sta determinando, oltre all'incommensurabile danno morale ed all'immane pregiudizio materiale subito dai soggetti direttamente colpiti, anche una crisi economica di tutti i settori produttivi, e fra essi del settore turistico, crisi che rischia di allargarsi e di produrre ulteriori situazioni di ristagno;
che, in particolare, l'immagine dell'intera regione colpita dal sisma appare pregiudicata e che cio' determina la caduta dell'offerta turistica, che costituisce un importante fattore produttivo;
che pertanto occorre intervenire tempestivamente in funzione anticongiunturale, avviando una campagna di comunicazione atta a presentare l'Abruzzo come terra viva ed operativa, nella quale la complessa macchina ricostruttiva e' gia' funzionante, ed ancora ricca della stragrande parte del suo patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e naturalistico;
che occorre, altresi', intervenire a sostegno degli albergatori e degli operatori che hanno subito danni in conseguenza delle requisizioni necessitate dall'esigenza di fornire alloggio ai senza tetto;
che occorre predisporre un piano di «turismo della solidarieta'», organizzando efficaci strutture di supporto alle associazioni di volontariato che intendano prestare ausilio alle popolazioni colpite dal sisma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del vertice G8;
Considerato:
che in una prospettiva concretamente ricostruttiva e di rilancio dell'immagine dell'Abruzzo, inteso come terra viva e capace di reagire immediatamente, e' stata assunta la decisione di celebrare nella predetta regione il prossimo vertice G8;
che cio' comporta uno sforzo organizzativo non lieve;
che occorre avviare un'efficace campagna di comunicazione che rappresenti al grande pubblico il predetto sforzo ed i risultati che via via vengono raggiunti;
che occorre redigere in tempi necessariamente brevi un piano degli eventi mediatici a supporto delle iniziative di ricostruzione infrastrutturale ed un piano degli eventi connessi al G8 individuando le citta' d'arte ed i luoghi ove tali eventi siano realizzabili, organizzando le strutture ricettive e di servizio piu' vicine alle zone colpite dal sisma;
che occorre assicurare al Ministro per il turismo la possibilita' di partecipare, anche mediante il supporto tecnico e finanziario della struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, alle attivita' collaterali al G8 e, in particolare, agli eventi di promozione e comunicazione che si svolgeranno all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Coppito, presso L'Aquila;
Ritenuto che la predetta struttura di missione costituisce un valido strumento anche per l'indirizzo, il coordinamento e la realizzazione delle iniziative comunicative volte al rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e degli interventi volti al sostegno del settore turistico nella predetta Regione;
Ritenuto, pertanto, che tale struttura di missione debba essere utilizzata, in raccordo con la «Unita' tecnica di missione» operante presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009 e potenziata per i fini sopra indicati;
Su proposta del Ministro per il turismo;
Sentito il capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:
Art. 1. Interventi per il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e per
l'attuazione del G8
La «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, d'ora innanzi denominata «Struttura di missione», ha il compito di curare anche il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e di promuovere, a tal fine e anche in deroga agli articoli 11 e 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, campagne di promozione e di comunicazione volte a fronteggiare i danni al settore turistico derivati dall'evento sismico che ha colpito la Regione.
La struttura di missione fornisce altresi' ausilio al governo nell'attuazione degli interventi di promozione e di comunicazione, di interesse turistico, connessi al G8; partecipa, mediante interventi ed allestimenti da essa programmati e commissionati, alle attivita' collaterali di promozione del patrimonio di interesse turistico e delle eccellenze italiane, che si svolgono all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Coppito.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la struttura di missione e' potenziata secondo quanto previsto dai successivi articoli ed e' soggetta alla disciplina derogatoria ivi indicata.
 
Art. 2.
Coordinatore
Il coordinatore della struttura provvede all'attuazione degli interventi programmati sulla base degli indirizzi politici determinati dal Ministro e cura, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.
A tal fine il coordinatore puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, in numero comunque non superiore alle iniziative o ai progetti da realizzare, in conformita' alle disposizioni di cui al successivo art. 7.
 
Art. 3.
Contratti di collaborazione
Il coordinatore della struttura e' autorizzato, previo assenso del commissario delegato di cui al successivo art. 10, a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed anche in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in numero complessivamente non superiore a dodici, la cui scadenza non puo' superare il tempo di durata degli eventi di comunicazione in relazione ai quali vengono stipulati.
 
Art. 4.
Consulenti
Il commissario delegato e' autorizzato a nominare quattro consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, o dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai predetti consulenti e' riconosciuta, anche in deroga alla vigente normativa, un'indennita' accessoria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.
 
Art. 5.
Trattamento economico accessorio
In deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla vigente normativa in materia, in considerazione del piu' gravoso impegno connesso alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al coordinatore della struttura, ai dirigenti di seconda fascia individuati dal commissario delegato con apposito motivato provvedimento, nonche' all'esperto che li coadiuva, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, e' corrisposta un'indennita' mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.
 
Art. 6. Acquisti e scritturazioni per campagne di comunicazione e di
promozione
Per la realizzazione di campagne di promozione o di comunicazione condotte dalla Struttura di missione, l'acquisto di prodotti audiovisivi, telematici o radiofonici, o di prodotti stampati e pubblicazioni di supporto alle stesse, nonche' la scritturazione di registi, soggettisti, scenografi, video-operatori, fotografi, giornalisti, opinionisti, grafici, pubblicitari, attori, cantanti, musicisti, artisti, testimonial (scienziati, scrittori, giornalisti, sportivi, etc.) necessari per la produzione e/o diffusione dei prodotti, e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di opere da essi create o ad essi riferibili ovvero il conferimento a detti soggetti, o ad associazioni o a societa' di professionisti o ad agenzie aventi specifiche professionalita' nel campo della comunicazione e promozione, di incarichi fiduciari aventi ad oggetto l'acquisizione di prestazioni consulenziali o di altre prestazioni d'opera, costituiscono e vanno considerate scelte fondate su ragioni di natura artistica e tecnica volte ad acquisire prestazioni infungibili e sono disciplinati, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403, dall'art. 57, commi 2, lettera b), e 6, del codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
I predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti, previo parere favorevole del commissario delegato e definitivo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto comunicativo che li concerne.
Nel caso in cui ragioni di natura artistica o connesse a diritti di privativa o di esclusiva, o a particolari esigenze di celerita', facciano cadere la scelta su un soggetto nominativamente determinato, o rendano inutile o pregiudizievole contattare tre operatori o ditte, il coordinatore e' autorizzato a stipulare il contratto con il soggetto immediatamente individuato, su proposta del dirigente responsabile della campagna e previo assenso del commissario delegato.
 
Art. 7.
Soggetti attuatori
Per l'organizzazione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, gare, eventi sportivi, raduni, premiazioni e manifestazioni atte a promuovere e rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree geografiche della stessa, il coordinatore puo' affidare unitariamente ad un soggetto attuatore la progettazione, la cura del complesso delle procedure negoziali nonche' delle attivita' di allestimento, di comunicazione e di informazione, e la gestione dell'evento.
Possono essere nominati soggetti attuatori il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, i dirigenti di prima fascia dello stesso, i dirigenti della Struttura di missione, l'ENIT ed i soggetti «in house» ai predetti Dipartimento ed ENIT.
Possono essere altresi' nominati soggetti attuatori, previo loro assenso, amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville, giardini, parchi o monumenti, ovvero concessionari di spazi di pertinenza degli stessi, allorquando per l'organizzazione degli eventi di cui al primo comma si intenda utilizzare i beni in questione, e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza.
Anche in tal caso l'individuazione del «soggetto attuatore», in quanto detentore del bene e/o del marchio di prestigio da utilizzare, va considerata una scelta fondata su ragioni di natura artistica volta ad acquisire una prestazione complessiva infungibile, o dettata da esigenze riconducibili a diritti di esclusiva o di privativa sui beni da utilizzare, come tale disciplinata dall'art. 57, comma 2, lettera b), del codice degli appalti, esclusa l'applicabilita' del comma 6.
I compensi da attribuire ai soggetti attuatori sono determinati dal coordinatore, previo assenso del commissario delegato, sulla base dei prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe.
Nell'esercizio della sua attivita' organizzativa il soggetto attuatore agisce come stazione appaltante della Struttura di missione ed in tal caso si applicano ad esso le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 8. Acquisto di spazi per la diffusione di campagne promozionali e di
comunicazione
L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti televisive o radiofoniche, su reti telematiche, su quadri anche mobili o su pannelli da affissione, nonche' su giornali, riviste o prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa all'acquisizione di diritti esclusivi, come tale disciplinata dall'art. 57, commi 2, lettera b), del codice degli appalti. In conformita' a quanto disposto dal comma 6 della citata norma, il coordinatore seleziona tre operatori titolari di spazi che abbiano caratteristiche analoghe e sceglie, per la stipula del contratto, quello che offra le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Nel caso in cui ragioni connesse alla strategia comunicativa, indicate in apposito atto di indirizzo del Ministro per il turismo che dia conto dei criteri prescelti, escludano la possibilita' di trovare spazi dalle caratteristiche analoghe, il coordinatore individua il soggetto unico con cui negoziare ed eventualmente concludere il contratto.
In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti su proposta del dirigente responsabile della campagna, acquisito il parere favorevole del commissario delegato e previo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto promozionale o comunicativo.
L'acquisto e la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non dedicati alla pubblicita', aventi ad oggetto la promozione dell'immagine dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, sono disciplinati dall'art.19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti. In tal caso, in deroga alla normativa vigente, il numero dei concorrenti da invitare alla procedura selettiva puo' essere ridotto a tre.
 
Art. 9.
Scelta dell'editore
In deroga alla vigente normativa, per la pubblicazione di prodotti di stampa e pubblicazioni editoriali (libri, giornali, opuscoli, etc.) atti a valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in occasione di grandi eventi o di situazioni di emergenza derivanti da eventi calamitosi, il coordinatore e' autorizzato a scegliere l'editore mediante la procedura prevista dall'art. 57, commi 1 e 6, del codice degli appalti.
Nel caso in cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato editore in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione editoriale settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in ragione di specificita' connesse con marchi o diritti esclusivi su materiali d'archivio, immagini o oggetti atti a connotare qualitativamente il prodotto, conformandolo alle esigenze di promozione e comunicazione indicate dal Ministro per il turismo mediante apposito atto d'indirizzo, il coordinatore e' autorizzato a negoziare ed a sottoscrivere il contratto, in deroga alla vigente normativa, direttamente con l'editore prescelto.
In tal caso la sottoscrizione del contratto con l'editore da parte del coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di missione preposto al progetto ed e' subordinata all'autorizzazione del commissario delegato ed al parere favorevole di una commissione di valutazione formata da tre membri - un esperto in comunicazione e due critici - all'uopo designati, in qualita' di garanti, dal Ministro per il turismo.
Nel caso in cui la pubblicazione di prodotti di stampa ed editoriali faccia parte del complesso di prestazioni offerte unitariamente dal soggetto attuatore, la scelta dell'editore e' devoluta a quest'ultimo in conformita' al precedente art. 7.
 
Art. 10.
Commissario delegato
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza e' nominato commissario delegato il cons. avv. Carlo Modica de Mohac, Capo di gabinetto del Ministro per il turismo.
Il commissario delegato svolge altresi' funzioni di controllo e di garanzia al fine di assicurare che l'azione amministrativa sia improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicita', trasparenza ed imparzialita'.
A tal fine ha il compito di adottare, in attuazione agli indirizzi del Ministro per il turismo, uno o piu' programmi di intervento e le direttive generali, anche in materia di spese, alle quali il coordinatore della struttura di missione deve attenersi e di approvare, sentito il Ministro, i progetti che comportano l'attivazione di conferenze di servizi, nonche' di approvare i «prezziari», di verificare la congruita' dei compensi da attribuire ai soggetti attuatori e di formulare pareri giuridici.
Il commissario delegato provvede altresi', su indicazione del Ministro, ad armonizzare l'azione della struttura di missione con le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni avviando ogni utile rapporto con le amministrazioni statali, con quelle regionali e locali e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro, convocando, ove necessario, le conferenze di servizi di cui al successivo art. 11.
In considerazione dei gravosi compiti sopra indicati, al commissario e' riconosciuta, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, un'indennita' mensile accessoria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.
Al fine di consentire al commissario di espletare le sue funzioni con la massima efficienza e senza limitazioni di tempo, il commissario e' collocato in posizione di fuori ruolo, eventualmente in soprannumero, anche in deroga ad ogni contraria disposizione.
 
Art. 11.
Conferenze di servizi
Per i fini di cui alla presente ordinanza il commissario delegato di cui all'art. 10 puo' convocare conferenze di servizi.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti, il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.
In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere con urgenza.
I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisti con esito positivo.
 
Art. 12.
Efficacia temporale
La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 2010.
 
Art. 13.
Risorse finanziarie
Gli oneri connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza gravano sugli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri di funzionamento continuano a gravare sulle risorse assegnate alla struttura di missione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo della stessa e con successivi decreti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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