IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5; Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2008, n. 3064, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2008; Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2008 di ciascun gruppo varietale, comunicati dall'AGEA con la nota 2 aprile 2009, prot. n. ACIU.2009.535, e constatato che non e' stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia dall'art. 110-terdecies del Reg. (CE) n. 1782/2003; Visto quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 171-quaterdecies del Reg. (CE) n. 1973/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 2182/2005, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppi di varieta' di tabacco; Ritenuta la necessita' di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2008, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale;
Decreta: Art. 1. Fissazione del livello indicativo dell'aiuto 1. In applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2008, e' fissato come segue:
===================================================================== Gruppo Varietale | Aiuto indicativo (euro/Kg) ===================================================================== 01 - Flue Cured | 2,0872 02 - Light Air Cured | 2,0329 03 - Dark Air Cured | 1,8698 04 - Fire Cured | 2.1742 05 - Sun Cured | - 07 - Katerini | -
2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2009 Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 388 |